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MUNICIPIO - Tasse: ICI

SETTORE FISCALITA' LOCALE
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ( ICI ) ANNO 2004

a) aliquota ordinaria (abitazioni secondarie, aree edificabili, terreni agricoli, altri immobili): 7,00 per mille;
b) aliquota per l’abitazione principale: 5,25 per mille;
c) misura dell’importo detraibile dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 123,95;
d) importo detraibile dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo il cui nucleo familiare goda esclusivamente dell’unica fonte di reddito costituita da pensione sociale e/o rendita concessa da Enti previdenziali o assistenziali di importo non superiore a quello di pensione sociale: 185,92;
e) scadenza presentazione dichiarazione I.C.I.: 31 luglio 2004

SONO EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE LE SEGUENTI UNITA’ IMMOBILIARI:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
e) le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi intervenuti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative, in virtù di quanto disposto dall'art. 2 (commi 3, 4 e 5) della L. 431/98;
f) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto.
g) le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai figli legittimi o adottivi che abbiano stabilito nelle stesse la propria residenza.

Quest'ultima equiparazione riguarda soltanto l'applicazione dell'aliquota ridotta, con esclusione di qualsivoglia beneficio relativo alla detrazione.
L'assimilazione di cui al punto f) opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale, anche in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, della pertinenza, la quale sia durevole ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Ai fini del precedente comma , si intende per pertinenza il garage o il box auto, la cantina o la soffitta, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 300 metri.

AI FINI DELL’ APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA, SONO CONSIDERATI TERRENI AGRICOLI:

i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agricola mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo ed all'allevamento di animali, alla trasformazione e vendita dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale iscritte negli appositi elenchi e soggette ai corrispondenti obblighi assicurativi. Con decorrenza dall'anno 2001, il Consiglio Comunale, nell'abito dei poteri e delle facoltà attribuitegli dalla legge, ha qualificato agricoli, con attribuzione delle relative agevolazioni, i terreni posseduti e condotti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti in pensione, ovvero da braccianti agricoli in attività e/o in pensione, esercenti di fatto le suddette attività sui medesimi terreni.

ULTERIORI ESENZIONI SONO STATE INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE
IN FAVORE:

a) dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
b) degli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre sei mesi.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

I VERSAMENTI IN ACCONTO E A SALDO DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI DIRETTAMENTE AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE (SESIT PUGLIA S.p.A. VIA RE DAVID, 195 – BARI) OVVERO SU APPOSITO CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL CONCESSIONARIO STESSO c/c nr. 446708)

1. scadenza 1^ rata acconto 30 giugno 2004
2. scadenza 2^ rata saldo 20 dicembre 2004

Si evidenzia, infine, che l’ufficio Tributi resta comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

MONOPOLI, 24 marzo 2004

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