Il Difensore Civico Comunale
controlla l'operato dell'amministrazione
del Comune per verificare che la relativa attività
venga svolta all'insegna della legalità, correttezza
ed imparzialità; agisce nei casi
di illegittimità, irregolarità, ritardi, negligenze
e carenze, in genere nell'attività dei pubblici uffici
e dei servizi.
Egli, in modo particolare, conduce indagini,
ad esempio, su casi di lesione dei diritti e degli
interessi dei cittadini, iniquità, discriminazioni,
abuso di potere, carenza o rifiuto d'informazione,
ritardi ingiustificati nell'azione degli organi del
Comune.
Il Difensore Civico comunale ha ampi
poteri di indagine. Gli uffici comunali sono
tenuti a fornirgli per iscritto le informazioni richieste
comprese quelle inerenti il funzionario preposto alla
pratica o al procedimento.
Il Difensore Civico può consultare e copiare
i fascicoli d’ufficio, può procedere all'esame diretto
della pratica unitamente con il funzionario responsabile
del procedimento ed eventualmente, se necessario,
con il denunciante. Tale esame ha lo scopo di chiarire
lo stato degli atti, il loro ritardato o irregolare
svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino
l’interesse generale con quello del denunciante. Dopodiché,
il Difensore Civico comunica al funzionario le proprie
osservazioni per assicurare la legittimità degli atti
emessi o da emanare indicando un termine massimo per
la definizione della pratica o del procedimento. Il
funzionario è tenuto a provvedere alla definizione
entro quel termine. Gli atti emanati devono tenere
conto delle osservazioni del Difensore Civico motivando
per quanto disposto diversamente da esse.
Il Difensore Civico Comunale, ai fini dell’apertura
di un procedimento disciplinare, può segnalare
al Segretario Generale del Comune e al Sindaco, il
funzionario o il dipendente del Comune che:
- impedisca
o ritardi l’accesso del Difensore Civico agli atti,
notizie, informazioni;
- si
rifiuti o non si renda disponibile all’esame congiunto
delle pratiche a lui affidate;
- non
rispetti il termine massimo per il compimento della
pratica o del procedimento;
- nella
formazione dell’atto non tenga conto delle osservazioni
formulate dal Difensore Civico o non dia motivazione
dell’inosservanza;
- ostacoli,
impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni
del Difensore Civico.
In caso di violazioni di obblighi
imposti dalla legge, il Difensore Civico, inoltre,
può richiedere l’intervento del Difensore
Civico Regionale che provvede a nominare un commissario
ad acta per l’emanazione di un dato provvedimento.
Il Difensore Civico Comunale può anche segnalare alla
Corte dei Conti le eventuali irregolarità accertate,
per l'avvio dell'azione di responsabilità.
Quando ritiene di trovarsi di fronte a una notizia
di reato, il Difensore Civico è tenuto a segnalare
quanto a sua conoscenza alla Procura delle Repubblica
competente.
Dunque il Difensore Civico Comunale esercita
le sue funzioni di controllo e garanzia nei confronti:
- dell'attività
degli uffici e servizi dell'amministrazione comunale;
- delle
istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal comune;
- dei
consorzi e attività convenzionate ai quali il comune
partecipa;
- di
tutti i soggetti che esercitano le funzioni proprie
della Pubblica Amministrazione.
Il Difensore Civico esercita
le sue funzioni in piena indipendenza.
Solitamente conduce le sue indagini sulla base delle
denunce che riceve, ma può anche avviare indagini
di propria iniziativa.
Il Difensore Civico agisce a garanzia del
rispetto dei principi di legalità, buon andamento,
efficienza e imparzialità dell'azione amministrativa
del Comune con particolare riguardo al corso dei procedimenti
amministrativi e all'emanazione di singoli atti.