Bollettino
Ufficiale Regione Puglia
Bollettino Regionale n° 128
Pubblicato il 24 / 08 / 2001
LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2001, N. 20
"Norme
generali di governo e uso del territorio"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
TITOLO I
PRINCIPI
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Puglia, in attuazione
dei principi generali dell'ordinamento italiano e comunitario,
nel rispetto delle leggi dello Stato, regola e controlla
gli assetti, le trasformazioni e gli usi del territorio.
2. La Regione Puglia persegue gli obiettivi della tutela
dei valori ambientali, storici e culturali espressi
dal territorio, nonché della sua riqualificazione,
finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità
regionale.
Art. 2
(Principi)
1. La presente legge assicura
il rispetto dei principi di:
a) sussidiarietà, mediante la concertazione tra
i diversi soggetti coinvolti, in modo da attuare il
metodo della copianificazione;
b) efficienza e celerità dell'azione amministrativa
attraverso la semplificazione dei procedimenti;
c) trasparenza delle scelte, con la più ampia
partecipazione;
d) perequazione.
TITOLO II
SOGGETTI DELLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E URBANISTICA
Art. 3
(Pianificazione del territorio pugliese)
1. La pianificazione del territorio
si articola nei livelli regionale, provinciale e comunale.
2. Soggetti della pianificazione sono la Regione, le
Province e i Comuni.
3. Partecipano, altresì, alla pianificazione
gli enti pubblici cui leggi statali o regionali assegnano
la cura di un interesse pubblico connesso al governo
e uso del territorio.
TITOLO III
PROCESSO DI PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE REGIONALE
Art. 4
(Documento regionale di assetto generale)
1. La Giunta regionale, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, approva il Documento regionale di assetto
generale (DRAG) in coerenza con i programmi, gli obiettivi
e le suscettività socio-economiche del territorio.
2. Il DRAG definisce le linee generali dell'assetto
del territorio, nonché gli obiettivi da perseguire
mediante i livelli di pianificazione provinciale e comunale.
3. In particolare, il DRAG determina:
a) il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al
fine della tutela e conservazione dei valori ambientali
e dell'identità sociale e culturale della Regione;
b) gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la
formazione, il dimensionamento e il contenuto degli
strumenti di pianificazione provinciale e comunale,
nonché i criteri per la formazione e la localizzazione
dei Piani urbanistici esecutivi (PUE) di cui all'articolo
15;
c) lo schema dei servizi infrastrutturali di interesse
regionale.
Art. 5
(Procedimento di formazione
e variazione del DRAG)
1. Per garantire il più
ampio coinvolgimento della intera comunità regionale
nella definizione dei programmi, obiettivi e suscettività
socio-economiche del territorio, il Presidente della
Giunta regionale convoca la Conferenza programmatica
regionale, alla quale partecipano i rappresentanti dell'ANCI,
dell'UPI e dell'UNCEM, le associazioni, le forze sociali,
economiche e professionali.
2. Il Presidente della Giunta regionale, al fine della
elaborazione dello schema di Documento, indice con proprio
decreto una Conferenza di servizi, alla quale partecipano
rappresentanti delle Amministrazioni statali, per acquisirne
previamente le manifestazioni di interesse.
3. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze
della Conferenza di cui al comma 2 e sentito il Consiglio
regionale, adotta lo schema di Documento.
4. Lo schema di Documento è pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia e dell'avvenuta pubblicazione
è dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana nonché su un quotidiano diffuso
in ciascuna provincia.
5. I Comuni e le Province possono far pervenire alla
Regione le loro proposte integrative sullo schema di
Documento entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
dello stesso sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia.
6. I soggetti pubblici di cui all'articolo 3, comma
3, nell'ambito delle rispettive competenze, possono
far pervenire indicazioni sullo schema di Documento
entro il termine previsto dal comma 5.
7. Le organizzazioni ambientaliste, socio-culturali,
sindacali ed economico-professionali attive nel territorio
regionale possono proporre osservazioni entro lo stesso
termine di cui al comma 5.
8. La Giunta regionale, decorsi i termini di cui ai
commi precedenti, approva il DRAG del territorio, con
specifica considerazione delle proposte di cui al comma
5.
9. Il DRAG è pubblicato con le modalità
di cui al comma 4.
10. Il Documento acquista efficacia dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia.
11. Il periodico aggiornamento e le variazioni del Documento
sono adottate con il procedimento di cui ai commi precedenti.
I termini sono ridotti della metà.
TITOLO IV
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PROVINCIALE
Art. 6
(Piano territoriale di coordinamento provinciale)
1. Ai sensi dell'articolo 20,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, il Consiglio provinciale adotta il Piano territoriale
di coordinamento provinciale (PTCP) in conformità
e in attuazione del DRAG del territorio.
2. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, il PTCP assume l'efficacia di
piano di settore nell'ambito delle materie inerenti
la protezione della natura, la tutela dell'ambiente,
delle acque, della difesa del suolo, delle bellezze
naturali, a condizione che la definizione delle relative
disposizioni avvenga nella forma di intese fra la Provincia
e le Amministrazioni, anche statali, competenti.
3. In mancanza dell'intesa di cui al comma 2, i piani
di tutela di settore conservano il valore e gli effetti
a essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale
e regionale.
Art. 7
(Procedimento di formazione
e variazione del PTCP)
1. Il Presidente della Provincia,
al fine della elaborazione dello schema di PTCP, indice
una Conferenza di servizi, alla quale partecipano i
rappresentanti delle Amministrazioni statali, delle
Amministrazioni comunali, delle Comunità montane,
delle Autorità di bacino, dei Consorzi di bonifica,
per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.
2. Il Consiglio provinciale, su proposta della Giunta
provinciale, adotta lo schema di PTCP.
3. Lo schema di PTCP è depositato presso la segreteria
della Provincia. Dell'avvenuto deposito è dato
avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia
nonché su almeno due quotidiani a diffusione
provinciale.
4. I Comuni possono presentare le loro proposte sullo
schema di Piano entro sessanta giorni dalla data di
avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
5. Le organizzazioni ambientaliste, socio-culturali,
sindacali ed economico-professionali attive nel territorio
provinciale possono proporre osservazioni allo schema
di PTCP entro i termini di cui al comma 4.
6. Il Consiglio provinciale, entro i successivi sessanta
giorni, si determina in ordine alle osservazioni pervenute
nei termini e, con specifica considerazione delle proposte
di cui al comma 4, adotta il PTCP e lo trasmette alla
Giunta regionale per il controllo di compatibilità
con il DRAG di cui all'articolo 4.
7. La Giunta regionale si pronuncia entro il termine
perentorio di centoventi giorni dalla data di ricezione
del PTCP, decorso inutilmente il quale lo stesso si
intende controllato con esito positivo.
8. Il termine di cui al comma 7 può essere interrotto
una sola volta qualora la Giunta regionale richieda
alla Provincia chiarimenti o ulteriori documenti, nel
qual caso il nuovo termine decorre dalla ricezione degli
stessi.
9. Qualora la Giunta regionale deliberi la non compatibilità
del PTCP con il DRAG, la Provincia ha facoltà
di indire una Conferenza di servizi, alla quale partecipano
il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore
delegato e il Presidente della Provincia o suo Assessore
delegato. In sede di Conferenza di servizi le Amministrazioni
partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione,
devono indicare le modifiche necessarie ai fini del
controllo positivo.
10. La Conferenza assume la determinazione di adeguamento
del PTCP alle modifiche di cui al comma 9 entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data della prima
convocazione, l'inutile decorso del quale comporta la
definitività della delibera regionale di cui
al comma 9.
11. La determinazione di adeguamento della Conferenza
di servizi deve essere recepita dalla Giunta regionale
entro trenta giorni dalla data della comunicazione della
determinazione medesima. L'inutile decorso del termine
comporta il controllo positivo da parte della Giunta
regionale.
12. Il Consiglio provinciale approva il PTCP in via
definitiva in conformità della deliberazione
della Giunta regionale di compatibilità o di
adeguamento di cui al comma 11, ovvero all'esito dell'inutile
decorso del termine di cui ai commi 7 e 11.
13. Il PTCP definito ai sensi dei commi precedenti è
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia su
almeno due quotidiani diffusi nella provincia.
14. Il PTCP acquista efficacia dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia.
15. Le variazioni del PTCP sono adottate con il procedimento
di cui ai commi precedenti.
TITOLO V
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
COMUNALE
Art. 8
(Strumenti della pianificazione
urbanistica comunale)
1. La pianificazione urbanistica
comunale si effettua mediante il Piano urbanistico generale
(PUG) e i PUE.
Art. 9
(Contenuti del PUG)
1. Il PUG si articola
in previsioni strutturali e previsioni programmatiche.
2. Le previsioni strutturali:
a) identificano le linee fondamentali dell'assetto dell'intero
territorio comunale, derivanti dalla ricognizione della
realtà socio-economica, dell'identità
ambientale, storica e culturale dell'insediamento, anche
con riguardo alle aree da valorizzare e da tutelare
per i loro particolari aspetti ecologici, paesaggistici
e produttivi;
b) determinano le direttrici di sviluppo dell'insediamento
nel territorio comunale, del sistema delle reti infrastrutturali
e delle connessioni con i sistemi urbani contermini.
3. Le previsioni programmatiche:
a) definiscono, in coerenza con il dimensionamento dei
fabbisogni nei settori residenziale, produttivo e infrastrutturale,
le localizzazioni delle aree da ricomprendere in PUE,
stabilendo quali siano le trasformazioni fisiche e funzionali
ammissibili;
b) disciplinano le trasformazioni fisiche e funzionali
consentite nelle aree non sottoposte alla previa redazione
di PUE.
4. La redazione di PUE è obbligatoria per le
aree di nuova urbanizzazione, ovvero per le aree da
sottoporre a recupero.
Art. 10
(PUG intercomunale)
1. E' facoltà dei Comuni
procedere alla formazione di un PUG intercomunale.
2. Con delibere del Consiglio comunale, i Comuni di
cui al comma 1 approvano e presentano alla Giunta regionale
un documento congiunto, contenente uno studio di fattibilità
dell'iniziativa e un quadro economico dei relativi oneri.
3. La Giunta regionale individua le modalità
di sostegno ai Comuni che intendono procedere alla formazione
di un PUG intercomunale.
Art. 11
(Formazione del PUG)
1. Il Consiglio comunale adotta,
su proposta della Giunta, un Documento programmatico
preliminare (DPP) contenente gli obiettivi e i criteri
di impostazione del PUG.
Nei Comuni ricadenti all'interno del comprensorio di
una Comunità montana, il DPP deve prendere in
considerazione le previsioni contenute nel piano pluriennale
di sviluppo socio-economico in relazione al singolo
Comune.
2. Il DPP è depositato presso la segreteria del
Comune e dell'avvenuto deposito è data notizia
mediante pubblicazione di avviso su almeno tre quotidiani
a diffusione provinciale.
3. Chiunque può presentare proprie osservazioni
al DPP, anche ai sensi dell'articolo 9 della l. 241/1990,
entro venti giorni dalla data del deposito.
4. La Giunta comunale, sulla base del DPP di cui al
comma 1 e delle eventuali osservazioni, propone al Consiglio
comunale l'adozione del PUG. Il Consiglio comunale adotta
il PUG e lo stesso è depositato presso la segreteria
comunale; dell'avvenuto deposito è data notizia
mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a
diffusione provinciale nonché mediante manifesti
affissi nei luoghi pubblici.
5. Chiunque abbia interesse può presentare proprie
osservazioni al PUG, anche ai sensi dell'articolo 9
della 1. 241/1990, entro sessanta giorni dalla data
del deposito.
6. Il Consiglio comunale, entro i successivi sessanta
giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini
di cui al comma 5 e si determina in ordine alle stesse,
adeguando il PUG alle osservazioni accolte.
7. Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta
regionale e alla Giunta provinciale ai fini del controllo
di compatibilità rispettivamente con il DRAG
e con il PTCP, ove approvati. Qualora il DRAG e/o il
PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua
il controllo di compatibilità rispetto ad altro
strumento regionale di pianificazione territoriale ove
esistente, ivi inclusi i piani già approvati
ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale
31 maggio 1980, n. 56, ovvero agli indirizzi regionali
della programmazione socio-economica e territoriale
di cui all'articolo 5 del D.lgs. 267/2000.
8. La Giunta regionale e la Giunta provinciale si pronunciano
entro il termine perentorio di centocinquanta giorni
dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale
il PUG si intende controllato con esito positivo.
9. Qualora la Giunta regionale o la Giunta provinciale
deliberino la non compatibilità del PUG rispettivamente
con il DRAG o con il PTCP, il Comune promuove, a pena
di decadenza delle misure di salvaguardia di cui all'articolo
13, entro il termine perentorio di centottanta giorni
dalla data di invio del PUG, una Conferenza di servizi
alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale
o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia
o suo Assessore delegato e il Sindaco del Comune interessato
o suo Assessore delegato. In sede di Conferenza di servizi
le Amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio
di copianificazione, devono indicare specificamente
le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.
10. La Conferenza di servizi assume la determinazione
di adeguamento del PUG alle modifiche di cui al comma
9 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data della sua prima convocazione, l'inutile decorso
del quale comporta la definitività delle delibere
regionale e/o provinciale di cui al comma 9, con contestuale
decadenza delle misure di salvaguardia.
11. La determinazione di adeguamento della Conferenza
di servizi deve essere recepita dalla Giunta regionale
e/o dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla
data di comunicazione della determinazione medesima.
L'inutile decorso del termine comporta il controllo
positivo da parte della Giunta regionale e/o della Giunta
provinciale.
12. Il Consiglio comunale approva il PUG in via definitiva
in conformità delle deliberazioni della Giunta
regionale e/o della Giunta provinciale di compatibilità
o di adeguamento di cui al comma 11, ovvero all'esito
dell'inutile decorso del termine di cui ai commi 8 e
11.
13. Il PUG, formato ai sensi dei comma precedenti, acquista
efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia della
deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma
12.
14. Il Comune dà avviso dell'avvenuta formazione
del PUG mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici
e mediante la pubblicazione su almeno due quotidiani
a diffusione provinciale.
Art. 12
(Variazione del PUG)
1. Il Comune procede alla variazione
delle previsioni strutturali del PUG mediante lo stesso
procedimento previsto dall'articolo 11.
2. La deliberazione motivata del Consiglio comunale
che apporta variazioni alle previsioni programmatiche
del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità
regionale e provinciale.
3. La deliberazione motivata del Consiglio comunale
che apporta variazioni alle previsioni strutturali del
PUG non è soggetta a verifica di compatibilità
regionale e provinciale quando la variazione deriva
da:
a) verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa
scala di rappresentazione grafica del piano;
b) precisazione dei tracciati viari derivanti dalla
loro esecuzione;
c) modifiche di perimetrazioni motivate da documentate
sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli;
d) adeguamento e/o rettifica di limitata entità
delle perimetrazioni dei PUE di cui all'articolo 15,
derivanti dalle verifiche, precisazioni e modifiche
di cui alle lettere a), b) e c);
e) modifiche alle modalità di intervento sul
patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31,
comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto
1978, n. 457.
Art. 13
(Misure di salvaguardia)
1. Per il periodo di due anni
a decorrere dalla data di adozione del PUG, il Comune
sospende ogni determinazione sulle domande di concessione
edilizia in contrasto con il PUG stesso.
Art. 14
(Perequazione urbanistica)
1. Al fine di distribuire equamente,
tra i proprietari interessati dagli interventi, i diritti
edificatori attribuiti dalla pianificazione urbanistica
e gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi
di urbanizzazione del territorio, il PUG può
riconoscere la stessa suscettività edificatoria
alle aree comprese in un PUE.
Art. 15
(Piani urbanistici esecutivi)
1. Al PUG viene data esecuzione
mediante PUE di iniziativa pubblica o di iniziativa
privata o di iniziativa mista.
2. In relazione agli interventi in esso previsti, il
PUE può assumere le finalità e gli effetti
di uno o più piani o programmi, anche settoriali
o tematici, attuativi dello strumento urbanistico generale,
oppure previsti dalla vigente normativa statale o regionale,
ivi compresi i programmi integrati di cui all'articolo
16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i programmi
di recupero urbano, di cui all'articolo 11 del decreto
legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493 e i programmi di riqualificazione
urbana ex articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici del 21 dicembre 1994, che per la loro realizzazione
necessitano di piano esecutivo.
3. Nella formazione dei programmi integrati di intervento
di cui all'articolo 16 della l. 179/1992 i Comuni perseguono
obiettivi di riqualificazione, con particolare riferimento
ai centri storici, alle zone periferiche, alle aree
e costruzioni produttive obsolete, dismesse o da sottoporre
a processi di dismissione. Tali programmi definiscono
la distribuzione delle funzioni, dei servizi e le loro
interrelazioni, le caratteristiche planivolumetriche
degli interventi, gli standards e l'arredo urbano. Il
programma integrato si attua su aree, anche non contigue
tra loro, in tutto o in parte edificate. I programmi
possono essere presentati da soggetti pubblici e/o privati,
singoli e associati e sono corredati di uno schema di
convenzione e di una relazione che definisce l'inquadramento
dell'intervento nell'ambito della riqualificazione urbana,
di un programma finanziario e della indicazione dei
tempi di realizzazione delle opere.
4. I programmi integrati, i programmi di recupero urbano
e i programmi di riqualificazione urbana sono approvati
dal Consiglio comunale con le modalità previste
per i PUE ai sensi degli articoli 21 e seguenti della
l.r. 56/1980. Qualora tali programmi non siano conformi
agli strumenti urbanistici generali vigenti e/o adottati,
il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di
programma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
34 del D.lgs. 267/2000, al quale partecipa il soggetto
proponente. L'accordo sostituisce lo strumento urbanistico
attuativo, ove prescritto dallo strumento urbanistico
generale.
5. Fino alla formazione del DRAG la realizzazione di
interventi riservati dalla pianificazione comunale all'iniziativa
pubblica può essere affidata ai proprietari legittimati
previo convenzionamento finalizzato a disciplinare e
garantire il perseguimento del pubblico interesse.
Art. 16
(Formazione dei PUE)
1. I PUE possono essere redatti
e proposti:
a) dal Comune;
b) dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie
catastale, almeno il 51 per cento degli immobili compresi
entro il perimetro dell'area interessata. Il loro concorso
è sufficiente a costituire il consorzio ai fini
della presentazione al Comune della proposta di piano
esecutivo e del relativo schema di convenzione;
c) dalle società di trasformazione urbana previste
dalla normativa vigente.
2. Decorso il termine eventualmente previsto dal PUG
per la redazione del PUE su iniziativa del Comune, il
PUE può essere rispettivamente proposto dai soggetti
di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
3. Qualora sia proposto dai soggetti di cui al comma
1, lettere b) e c), il PUE è adottato dal Consiglio
comunale entro novanta giorni dalla data di ricezione
della proposta.
4. Entro trenta giorni dalla data di adozione, il PUE
e i relativi elaborati sono depositati, per quindici
giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune,
in libera visione al pubblico. Del deposito è
dato avviso sull'albo comunale e su almeno due quotidiani
a diffusione nella provincia.
5. Qualora il PUE riguardi aree sulle quali insistono
vincoli specifici, contestualmente al deposito di cui
al comma 4 il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato,
indice una Conferenza di servizi alla quale partecipano
rappresentanti delle Amministrazioni competenti per
l'emanazione dei necessari atti di consenso, comunque
denominati.
6. Entro il termine di quindici giorni dalla data di
scadenza del periodo di deposito di cui al comma 4,
chiunque abbia interesse può presentare proprie
osservazioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della l.
241/1990.
7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di acquisizione degli atti di consenso di cui al
comma 5, il Consiglio comunale approva in via definitiva
il PUE, pronunciandosi altresì sulle osservazioni
presentate nei termini.
8. La deliberazione di approvazione è pubblicata,
anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia.
9. Il PUE acquista efficacia dal giorno successivo a
quello di pubblicazione di cui al comma 8.
10. La variante al PUE segue lo stesso procedimento
di formazione di cui ai commi precedenti. Qualora le
variazioni non incidano sul dimensionamento globale
del PUE e non comportino modifiche al perimetro, agli
indici di fabbricabilità e alle dotazioni di
spazi pubblici o di uso pubblico, la variante al PUE
è approvata con deliberazione del Consiglio comunale,
previa acquisizione di eventuali atti di consenso ove
necessari.
11. In caso di inerzia e/o inadempienza nelle procedure
di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni
dell'articolo 21.
Art. 17
(Efficacia del PUE)
1. La deliberazione di approvazione
del PUE ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza degli interventi ivi
previsti, ai fini della acquisizione pubblica degli
immobili mediante espropriazione.
2. I PUE sono attuati in un tempo non maggiore di dieci
anni, salvo specifiche disposizioni di leggi statali.
Decorsi i termini stabiliti per l'attuazione rimane
efficace, per la parte di PUE non attuata, l'obbligo
di osservarne le previsioni mentre, ai fini espropriativi,
decadono gli effetti della pubblica utilità delle
opere previste.
Art. 18
(Rapporti fra PUG e PUE)
1. Il PUE può apportare
variazioni al PUG qualora non incida nelle previsioni
strutturali del PUG, ferma l'applicazione del procedimento
di cui all'articolo 16.
2. Ai fini della formazione del PUE, non costituiscono
in ogni caso variazione del PUG:
a) la modificazione delle perimetrazioni contenute nel
PUG conseguente alla trasposizione del PUE sul terreno;
b) la modificazione delle localizzazioni degli insediamenti
e dei relativi servizi che non comporti aumento delle
quantità e del carico urbanistico superiore al
5 per cento.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 19
(Sospensione e revoca dei Programmi pluriennali
di attuazione)
1. L'obbligo di formazione del
programma pluriennale di attuazione dello strumento
urbanistico generale è comunque sospeso sino
alla data di entrata in vigore della legge regionale
di cui all'articolo 20 della legge 30 aprile 1999, n.
136.
2. I Comuni che alla data di entrata in vigore della
presente legge sono dotati di un programma pluriennale
di attuazione hanno facoltà di revocarlo o di
mantenerlo fino alla scadenza.
Art. 20
(Norme di prima attuazione)
1. Gli strumenti comunali di pianificazione
urbanistica già adottati alla data di entrata
in vigore della presente legge sono approvati secondo
le disposizioni stabilite dalla l.r. 56/1980.
2. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione
urbanistica già adottate alla data di entrata
in vigore della presente legge, fino all'approvazione
delle stesse, seguono le disposizioni stabilite dalla
l.r. 56/1980.
3. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione
urbanistica non adeguate alla l.r. 56/1980 e/o non conformi
alle prescrizioni della presente legge possono essere
formate soltanto per la realizzazione di programmi di
edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge
18 aprile 1962, n. 167 e di piani per gli insediamenti
produttivi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.
865 e per la realizzazione di progetti di opere pubbliche
e/o progetti di adeguamento agli standards urbanistici,
così come definiti dalla vigente normativa, ai
sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive
modificazioni, nonché per la realizzazione di
opere e interventi previsti dalla vigente legislazione
statale e/o regionale.
4. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione
urbanistica adeguati alla l.r. 56/1980 e non conformi
alle prescrizioni della presente legge possono essere
formate e seguono le disposizioni
stabilite dalla vigente legislazione regionale e statale.
Esse devono conformarsi al DRAG, ove esistente.
5. I PUE di cui al comma 1 dell'articolo 15, nelle more
della definizione del DRAG di cui all'articolo 4, sono
formati secondo le disposizioni stabilite dalla l.r.
56/1980.
Art. 21
(Poteri sostitutivi)
1. Al fine di assicurare celerità
ed efficacia all'azione amministrativa, i poteri sostitutivi
di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile
1999, n. 136 e di cui all'articolo 4, comma 6, del d.lgs.
398/1993, come modificato dalla l. 493/1993 e successive
modifiche e integrazioni, possono essere delegati dal
Presidente della Giunta regionale a un Garante della
pianificazione nominato per ciascun ambito territoriale
provinciale con decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia. I criteri di nomina sono individuati
con apposito regolamento dalla Giunta regionale.
2. I Garanti durano in carica per un periodo non superiore
a un anno ed esercitano direttamente il potere sostitutivo,
dandone notizia al Presidente della Giunta regionale
entro quindici giorni dalla data di adozione dei relativi
provvedimenti.
3. A tal fine, i Garanti si possono avvalere degli uffici
di tutte le Amministrazioni locali interessate e gli
oneri derivanti sono posti a carico dell'Amministrazione
inadempiente.
4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato
per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia.
5. In caso di inerzia degli Uffici comunali nell'adozione
dei provvedimenti e delle misure repressive o sanzionatorie
previste dalla normativa vigente, il Presidente della
Giunta regionale assegna un termine non superiore a
trenta giorni per provvedere, decorso infruttuosamente
il quale si avvale del Garante competente per territorio.
Art. 22
(Poteri di annullamento)
1. Entro dieci anni dalla data
della loro emanazione e/o adozione, il Presidente della
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale
all'urbanistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
7 della l. 241/1990, assegna un termine di trenta giorni
al Comune per l'annullamento dei provvedimenti o delle
delibere non conformi alla disciplina urbanistica e/o
edilizia vigente.
2. In caso di inadempienza nel termine, il Presidente
della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale
all'urbanistica, annulla, con decreto motivato, i provvedimenti
e le deliberazioni comunali non conformi alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente.
3. Il Presidente della Giunta regionale può delegare
i poteri di cui ai commi precedenti al Garante di cui
all'articolo 21 competente per territorio.
Art. 23
(Norme per il rilascio delle autorizzazioni
in zone soggette a tutela paesaggistica)
1. L'articolo l della legge regionale
24 marzo 1995, n. 8, come modificato dalla legge regionale
15 dicembre 2000, n. 25 è abrogato e così
sostituito: "L'autorizzazione delegata alla Regione
per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela
paesaggistica di cui all'articolo 151 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490 è sub-delegata ai Comuni.
L'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 5.01
delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico
territoriale tematico per il paesaggio approvato con
delibera della Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre
2000 è delegata ai Comuni.
Art. 24
(Sistema informativo territoriale)
1. La Giunta regionale istituisce,
presso l'Assessorato all'urbanistica, il Sistema informativo
territoriale (SIT) al fine di elaborare un quadro conoscitivo
comune e accessibile, funzionale alla formazione e gestione
degli strumenti di tutela del territorio e della pianificazione
regionale, provinciale e comunale.
Art. 25
(Abrogazioni e disposizioni finali)
1. Sono abrogate tutte le disposizioni
incompatibili con la presente legge.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge
continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali
vigenti.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 27 luglio
2001
Raffaele Fitto
NOTE
Il testo della legge viene pubblicato
con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo
della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione
Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché
dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale
adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono
testo ufficiale della legge regionale.
Note all'art. 6
- Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico
delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali"
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 Settembre
2000, n. 277, S.O.
- Si riporta l'art. 20 del D.Lgs n. 267/2000.
Articolo 20
Compiti di programmazione
1. La provincia.
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni,
ai fini della programmazione economica, territoriale
ed ambientale della Regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale
di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali
secondo norme dettate alla legge regionale;
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni
e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo,
propri programmi pluriennali sia di carattere generale
che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività
programmatoria dei comuni.
2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze
dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei
programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale
di coordinamento che determina gli indirizzi generali
di assetto del territorio e, in particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione
alla prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture
e delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica,
idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per
il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi
o riserve naturali.
3-6. Omissis.
- Il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento
di funzioni e compiti Amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo
I della L. 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.;
si riporta il testo dell'art. 57 del D.Lgs n. 112/1998:
57. Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni
di settore.
1. La regione, con legge regionale. prevede che il piano
territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo
15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 assuma il valore
e gli effetti dei piani di tutti nei settori della protezione
della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque
e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze
naturali, sempreché la definizione delle relative
disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia
e le amministrazioni, anche statali, competenti.
2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani
di tutela di settore conservano il valore e gli effetti
ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale
e regionale.
3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo
149, comma 6, del presente decreto legislativo.
Note all'art. 11
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990,
n. 192.
- Si riporta il testo dell'art. 9 della L. n. 241/1990:
9. 1. Qualunque soggetto, portatore
di interessi pubblici o privati, nonché i portatori
di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento,
hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
- La Legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 "Tutela
ed uso del territorio" è pubblicata nel
B.U.R. n. 44 Suppl. del 26.6.1980 è stata modificata
dalle ll.rr. n. 11/81, 24/94, 16/95 e 18/2000.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del D.Lgs 18 agosto
2000, n. 267:
Articolo 5
Programmazione regionale e locale
1. La Regione indica
gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale
e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate
al finanziamento del programma di investimenti degli
enti locali.
2. Comuni e province concorrono alla determinazione
degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello
Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria
competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della
partecipazione degli enti locali alla formazione dei
piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti
della Regione.
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure
per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica
e della pianificazione territoriale dei comuni e delle
province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi
regionali.
5. La legge regionale disciplina, altresì, con
norme di carattere generale, modi e procedimenti per
la verifica di compatibilità fra gli strumenti
di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.
Nota all'art. 12
- La Legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia
residenziale" è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 agosto 1978, n. 231.
- Si riporta il testo dell'art. 31 della L. n. 457/1978:
31. Definizione degli interventi.
- Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente sono così definiti:
a) interventi dì manutenzione ordinaria, quelli
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento
e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti.
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché
per realizzare ed integrare i servizi tecnico-sanitari
e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo,
quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e assicurarne
la funzionalità mediante un insieme sistematico
di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo
degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi
estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti
a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistemativo di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o, in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione
di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione,
la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli
rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio
con altro diverso mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi anche con la modificazione del disegno
dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle
disposizioni di strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e
le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939,
n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Note all'art. 15
- La Legge 17 febbraio 1992, n. 179 "Norme per
l'edilizia residenziale pubblica" è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1992, n. 50, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 15 della L. n. 179/1992
evidenziando che la Carta Costituzionale con Sentenza
7-19 ottobre 1992, n. 393 (Gazzetta Ufficiale 21 ottobre
1992, n. 44 - Serie Speciale) ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dei commi terzo, quarto, quinto, sesto
e settimo del medesimo articolo:
16. Programmi integrati di intervento.
1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico,
edilizio ed ambientale, i comuni promuovono la formazione
di programmi integrati. Il programma integrato è
caratterizzato dalla presenza di pluralità di
funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di
intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione,
da una dimensione tale a incidere sulla riorganizzazione
urbana e dal possibile concorso di più operatori
e risorse finanziarie pubblici e privati.
2. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti
in consorzio o associati fra di loro, possono presentare
al comune programmi integrati relativi a zone in tutto
o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione
al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale.
3. (vedi nota all'articolo).
4. (vedi nota all'articolo).
5. (vedi nota all'articolo).
6. (vedi nota all'articolo).
7. (vedi nota all'articolo).
8. Le regioni possono destinare parte delle somme loro
attribuite, ai sensi della presente legge, alla formazione
di programmi integrati.
9. Il contributo dello Stato alla realizzazione dei
programmi integrati, fa carico ai fondi di cui all'articolo
2.
- Il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 "Disposizioni
per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione
e per la semplificazione dei procedimenti in materia
edilizia" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 ottobre 1993, n. 234 ed è stato successivamente
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della L. 4 dicembre 1993, n. 493 (Gazzetta
Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285).
- Si riporta il testo dell'art. 11 del D.L. n. 398/1993
così come modificato dall'art. 5 della L. 30.4.1999,
n. 136:
11. Programmi di recupero urbano.
1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60,
e successive modificazioni, nella misura fissata dai
programmi regionali, sono destinati alla realizzazione
di interventi al servizio prevalente del patrimonio
di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi
di cui al comma 2.
2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da
un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione,
alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni
primarie, con particolare attenzione ai problemi d'i
accessibilità degli impianti e dei servizi a
rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione
di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici
esistenti, nonché all'inserimento di elementi
di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria,
al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione
edilizia degli edifici.
3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla
base di una proposta unitaria con il concorso di risorse
pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti
pubblici e privati, anche associati tra di loro. Il
comune definisce le priorità di detti programmi
sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione
degli interventi.
4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero
urbano, può essere promossa la conclusione di
un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi
di recupero urbano, determina modalità e criteri
generali per la concessione dei contributi, per l'individuazione
delle zone urbane interessate e per la determinazione
delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo
alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie
sociali più deboli.
- Il D.M. 31 dicembre 1994 "Programmi di riqualificazione
urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2,
comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive
modificazioni" è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1994, n. 302.
- Si riporta il testo dell'art. 2:
Articolo 2
Obiettivi del programma
1. I programmi di riqualificazione
urbana si propongono di avviare il recupero edilizio
e funzionale di ambiti urbani specificatamente identificati
attraverso proposte unitarie che riguardano:
a) parti significative delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
b) interventi di edilizia non residenziale che contribuiscono
al miglioramento della qualità della vita nell'ambito
considerato;
c) interventi di edilizia residenziale che inneschino
processi di riqualificazione fisica dell'ambito considerato.
Relativamente agli articoli 21 e seguenti della L.R.
n. 56/1980, vedi la nota all'art. 11.
- Si riporta il testo dell'art.
34 del D.Lgs n. 267/2000:
Articolo 34
Accordi di programma
1. Per la definizione e l'attuazione
di opere, di interventi o di programmi di intervento
che richiedono, per la loro completa realizzazione,
l'azione integrata e coordinata di comuni, di province
e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti
pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti
predetti, il presidente della Regione o il presidente
della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza
primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi
o sui programmi di intervento, promuove la conclusione
di un accordo di programma, anche su richiesta di uno
o più dei soggetti interessati, per assicurare
il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi,
le modalità, il finanziamento, ed ogni altro
connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti
di arbitrato, nonché interventi surrogatori di
eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare
l'accordo di programma. il presidente della Regione
o il presidente della provincia o il sindaco convoca
una conferenza, tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente
della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci
e delle altre amministrazioni interessate è approvato
con atto formale del presidente della Regione o del
presidente della provincia o del sindaco ed è
pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo,
qualora adottato con decreto del Presidente della Regione,
produce gli effetti della intesa di cui all'articolo
81 del decreto del Presidente della Repubblica, 24 luglio
1977, n. 616 determinando le eventuali e conseguenti
variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo
le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso
del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve
essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta
giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le
quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza delle medesime opere, tale dichiarazione cessa
di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio
entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma
e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da
un collegio presieduto dal presidente della Regione
o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto
da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché
dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto
nella provincia interessata se all'accordo partecipano
amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. Allorché l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o più regioni finitime,
la conclusione dell'accordo di programma è promossa
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio
di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso
presieduto da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti
di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le
funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo
ed al prefetto.
Nota all'art. 19
- La legge 30 aprile 1999, n. 136 "Norme per il
sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica
e per interventi in materia di opere a carattere ambientali"
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
1999, n. 114, S.O.; si riporta il testo dell'art. 20
della L. n. 136/1999:
20. Programmi pluriennali di attuazione.
1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni provvedono ad aggiornare
la propria legislazione in materia di programmi pluriennali
di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, e all'articolo 6 del decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9 convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni,
secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla
programmazione della formazione dei piani attuativi
di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni
urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco,
anche in coordinamento con il programma triennale dei
lavori pubblici del comune e con lo stato delle urbanizzazioni
del territorio interessato, e riferiscano i criteri
di obbligatorietà alle effettive esigenze di
sviluppo e di trasformazione degli aggregati urbani.
Le opere di urbanizzazione comunali da realizzare in
attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite
nel programma triennale dei lavori pubblici del comune.
2. Qualora le regioni non adottino, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, proprie
leggi in attuazione delle disposizioni di cui al comma
1, restano valide le vigenti disposizioni nazionali
e regionali.
Nota all'art. 20
- La legge 18 aprile 1962, n. 167 "Disposizioni
per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per
l'edilizia economica e popolare" è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 arpile 1962, n. 111.
- La Legge 22 ottobre 1971, n. 865 "Programmi e
coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme
sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche
ed integrazioni alle L.L. 17 agosto 1942, n. 1150; 18
arpile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione
di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia
residenziale, agevolata e convenzionata" è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1971,
n. 276.
- La Legge 3 gennaio 1978, n. 1 "Accelerazione
delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche
e di impianti e costruzioni industriali" è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1978,
n. 14.
Note all'art. 21
- Si riporta il testo dell'art. 22 della L. n. 136/1999:
22. Piani attuativi degli strumenti
urbanistici. -
1. L'approvazione da parte dei consigli comunali di
piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle
norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, deve intervenire
entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla
data di presentazione dell'istanza corredata degli elaborati
previsti. Qualora vi sia necessità di preventivi
pareri o nulla osta, il termine di novanta giorni decorre
dalla data in cui tali atti siano acquisiti. Nel caso
di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica
a seguito di inerzia di privati la predisposizione dei
medesimi deve avvenire entro centottanta giorni a decorrere
dalla data in cui l'amministrazione ha assunto con provvedimento
l'impegno di procedere alla redazione di detti strumenti
e la conseguente adozione deve avvenire nei successivi
novanta giorni.
2. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione
in via definitiva dello strumento attuativo deve intervenire
nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine
per le osservazioni e le opposizioni.
3. La pubblicazione dello strumento attuativo, da effettuare
mediante deposito nella segreteria del comune, deve
intervenire entro il termine di trenta giorni dalla
data della delibera di adozione o approvazione.
4. Per i piani attuativi in corso di redazione, presentazione,
adozione o approvazione alla data di entrata in vigore
della presente legge, i termini di cui ai commi precedenti
decorrono da tale data.
5. L'infruttuosa decorrenza dei termini di cui ai precedenti
commi costituisce presupposto per la richiesta di intervento
sostitutivo. A tal fine è data facoltà
all'interessato di inoltrare istanza per la nomina di
un commissario ad acta al presidente della giunta regionale
il quale provvede nel termine di quindici giorni. Gli
oneri derivanti dall'attività del commissario
ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche agli strumenti attuativi in variante non essenziale
dello strumento urbanistico generale. Le regioni, entro
centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, qualora non abbiano
già provveduto, emanano norme che definiscono
contenuti e limiti delle varianti non essenziali.
7. Sono fatte salve le diverse scadenze e modalità
previste dalle leggi regionali.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del D.Lgs 398/1993,
come modificato dalla L. n. 493/1993 e successive modifiche
e integrazioni:
4. Procedure per il rilascio della
concessione edilizia.
1. Al momento della presentazione della domanda di concessione
edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato
il nominativo del responsabile del procedimento di cui
agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di
presentazione.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda
il responsabile del procedimento cura l'istruttoria,
eventualmente convocando una conferenza di servizi ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241 (19/a), e successive modificazioni,
e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione
tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria
valutazione sulla conformità del progetto alle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può
essere interrotto una sola volta se il responsabile
del procedimento richiede all'interessato, entro quindici
giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni
documentali e decorre nuovamente per intero dalla data
di presentazione della documentazione integrativa. Entro
dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile
del procedimento formula una motivata proposta all'autorità
competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.
I termini previsti al presente comma sono raddoppiati
per i comuni con più di 100.000 abitanti.
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile
del procedimento deve richiedere, entro il termine di
cui al comma 2, il parere della commissione edilizia.
Qualora questa non si esprima entro il termine predetto
il responsabile del procedimento è tenuto comunque
a formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere
una relazione scritta al sindaco indicando i motivi
per i quali il termine non è stato rispettato.
Il regolamento edilizio comunale determina i casi in
cui il parere della commissione edilizia non deve essere
richiesto.
4. La concessione edilizia è rilasciata entro
quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto
con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi
e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività
edilizia.
5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del
provvedimento conclusivo, l'interessato può,
con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato
con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità
competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento
della richiesta.
6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma
5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente
della giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio
di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni
successivi, un commissario ad acta che, nel termine
di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi
effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari
relativi all'attività del commissario di cui
al presente comma sono a carico del comune interessato.
7.
8.
9. e ss.. . . omissis.
Nota all'art. 22
- Si riporta il testo dell'art. 7 della L. n. 241/90.
7. 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti
da particolari esigenze di celerità del procedimento,
l'avvio del procedimento stesso è comunicato,
con le modalità previste dall'articolo 8, ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale
è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli
che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non
sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora
da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a
soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi
dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è
tenuta a fornire loro, con le stesse modalità,
notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà
dell'amministrazione di adottare, anche prima della
effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari.
Nota all'art. 23
- La Legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 "Norme
per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette
a vincolo paesaggistico pubblicata nel B.U.R. n. 33
del 3.4.1995 è stata già modificata dalle
ll.rr. n. 31/96, 9/98 e 25/2000.
- La Legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 "Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica
e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale
pubblica" è pubblicata nel B.U.R. n. 149
del 15.12.2000.
- Il D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre
1997, n. 352" è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27.12.1999, n. 302; si riporta il testo dell'art.
151 del D.Lgs n. 490/1999:
Articolo 151
Alterazione dello stato dei luoghi
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7 decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi
1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge
8 agosto 1985, n. 431, art. 1)
1. I proprietari, possessori o
detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi
negli elenchi pubblicati a norma dell'articolo 140 o
dell'articolo 144 o nelle categorie elencate all'articolo
146 non possono distruggerli né introdurvi modificazioni,
che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto
che è oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo
di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di
qualunque genere che intendano eseguire, al fine di
ottenerne la preventiva autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro
il termine perentorio di sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni
rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo
contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero
può in ogni caso annullare, con provvedimento
motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta
giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma
3, nei successivi trenta giorni è data facoltà
agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero
che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza,
corredata da triplice copia del progetto di realizzazione
dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è
presentata alla competente soprintendenza e ne è
data comunicazione alla Regione.
Lavori preparatori
- Disegno di L. approvato dalla G.R. nella seduta del
16.1.2001;
- Approvato dal Consiglio Reg.le nella seduta del 3-10
aprile 2001 e 4, 12 e 20 giugno 2001;
- Vistato dal Commissario del Governo con nota del 17
maggio 2001.
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