L'intervento del Difensore
Civico comunale può essere richiesto:
- da
chi risiede, dimora o abbia interessi sul territorio
comunale;
- da
chi presta qualsiasi tipo di attività professionale,
artistica e di altro lavoro autonomo o conduce aziende
industriali, artigianali e commerciali nel territorio
comunale;
- dalle
associazioni di partecipazione popolare iscritte
nell'apposito registro;
- dalle
organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi
di legge;
- da
altre formazioni sociali che rappresentano categorie
di cittadini con particolari necessità di tutela.
Al Difensore civico possono
rivolgersi anche gli stranieri (comunitari o extracomunitari)
o apolidi.
Il Difensore Civico non può prendere in considerazione
denunce anonime.
Non possono ricorrere al Difensore Civico:
- i
Consiglieri Comunali in carica;
- le
Pubbliche Amministrazioni;
- il
Segretario comunale e i Revisori dei conti dell'Ente,
delle aziende e dei consorzi;
- i
dipendenti dell'amministrazione comunale per questioni
relative al rapporto di impiego o di lavoro con
il Comune.
La denuncia può essere sporta
in modo informale, recandosi all'ufficio del Difensore
Civico o inviando una richiesta scritta (allegandovi
copia di un documento di riconoscimento del denunciante
e di eventuale documentazione più significativa riguardante
il caso).
A tutti i denuncianti viene inviata comunicazione
dell'esito dell'intervento.
Il denunciante non sopporterà alcun costo, poiché
il Difensore Civico è un servizio istituito dal Comune.
Quando il Difensore Civico Comunale rileva disfunzioni
o carenze di pubbliche amministrazioni non comunali
che però si riflettono dannosamente nel territorio
comunale riferisce al Sindaco comunicandogli tutti
gli elementi di valutazione in suo possesso prestando
ogni collaborazione che gli sia richiesta. In questi
casi può anche denunciare i fatti ai Difensori Civici
di altri comuni, della Provincia, della Regione o
al Mediatore Europeo (Difensore Civico Europeo).