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CITTA’ DI MONOPOLI

Assessorato ai Lavori Pubblici

 

ACCORDO


CONTRATTO-TIPO DI LOCAZIONE
AD USO ABITATIVO A CANONE AGEVOLATO

Legge 9 Dicembre 1998 n° 431

 


L’ AMMISTRAZIONE COMUNALE DI MONOPOLI in concertazione con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative degli inquilini e dei proprietari di immobili, SUNIA-SICET-UNIAT-ASPPI-APPC ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge
431/98, ed in attuazione al D.M. n° 59 del 11/04/2003 ha sottoscritto il rinnovo dell’

ACCORDO

valido per l’intero territorio della Città di Monopoli nel quale sono stati definiti i parametri e le linee guida per l’adesione a Contratti di locazione a canone concordato caratterizzati da:

-Determinazione del Canone di locazione per micro-zone
-Testo del Contratto di locazione ad uso abitativo (non modificabile)
-Testo del Contratto di locazione ad uso transitorio (non modificabile)
-Durata locativa 3 anni più 2 di proroga
-Agevolazioni Fiscali per il proprietario e inquilino

In particolare, chi sottoscrive contratti di locazione secondo l’ Accordo, ha la facoltà di ottenere:

-L ’agevolazione fiscale sull’IRPEF sino ad un massimo del 40,5% per il proprietario
( secondo la propria fascia reddittuale)


-Sconto del 30% sull’Imposta del registro annuale del contratto di locazione (si paga a metà tra proprietario e inquilino)


-L ’inquilino potrà avvalersi dello sconto fiscale (scaricare una parte dell’affitto dalla dichiarazione dei redditi) se il contributo all’affitto non conviene o supera i limiti di reddito per accedervi. Si precisa che l’agevolazione fiscale ed il contributo all’affitto non sono cumulabili;


-L ’ICI per il proprietario sarà al 6%

Il presente accordo è scaricabile qui ed è disponibile presso l’URP e presso le Organizzazioni Sindacali firmatarie.

I proprietari e gli inquini possono essere assistiti per la sottoscrizione dei contratti di locazione dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

 

Dal Palazzo di Città, 3 maggio 2005