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CITTA’ DI MONOPOLI
U.R.P. - INFORMAGIOVANI

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 ha emanato

 

la Direttiva 2004 per le modalità di presentazione dei progetti sperimentali di
 
Volontariato


ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato
 
Possono richiedere il finanziamento per la realizzazione dei progetti indicati in premessa, le singole organizzazioni di volontariato, ovvero più organizzazioni di volontariato congiuntamente, a condizione che l’organizzazione proponente e/o eventuali consociate siano legalmente costituite alla data del 1° gennaio 2003 e regolarmente iscritte nei registri regionali di volontariato.
 
Aree di intervento dei progetti
 
La Commissione di valutazione, di cui al seguente punto 6, darà priorità ai progetti che riguardano:
1.         nuove metodologie tese al contrasto e alla prevenzione del disagio minorile e giovanile;
2.         promozione di forme di volontariato che prevedano la partecipazione dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative, di coinvolgimento sociale e di integrazione giovanile;
3.         contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (anziani, minori, soggetti con scarso livello di reddito, famiglie monoparentali, persone senza fissa dimora, nomadi,  detenuti ed ex detenuti, malati, alcolisti, etc.) e/o creazione/sviluppo di servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere i fabbisogni espressi dalle categorie suddette.
I progetti dovranno, inoltre, possedere una o più delle seguenti caratteristiche:
1.         innovatività, sia per il contesto territoriale di riferimento sia per la tipologia di intervento, e realizzazione di attività caratterizzate da una spiccata valenza sociale;
2.         promozione di collaborazione con enti locali, enti pubblici, soggetti privati, imprese e sindacati;
3.         creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del terzo settore;
4.         promozione di interventi pilota, sperimentali, finalizzati a mettere a punto modelli di intervento che possano essere  trasferiti  e/o utilizzati in altri contesti territoriali.
Gli elementi indicati nei punti precedenti dovranno essere adeguatamente argomentati nell’ambito della descrizione del progetto.
ente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle leggi e delibere regionali e provinciali attuative della legge quadro, alla data della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Termine per la presentazione dei progetti 30 ottobre 2004.

Dal Palazzo di Città 5 ottobre 2004