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Dipendenti della scuola e agevolazioni Legge 104/1992

 

Il 18 novembre 2009 il Senato ha approvato, in via definitiva, il cosiddetto decreto “salva precari”.
«Garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo» è l’eufemismo normativo riportato nello stesso titolo della Legge (24 novembre 2009, n. 167). In realtà questa norma consente la reimmissione in graduatoria di qualche migliaio di precari, tamponando, per questo anno scolastico, una situazione che era diventata ormai esplosiva.

Furberie vere o presunte

Nel testo licenziato dalla Camera, la Lega Nord è riuscita – con l’appoggio della Maggioranza – a far inserire anche un emendamento di quattro commi, poi approvati integralmente dal Senato. Ed è di questi quattro commi che diamo conto. Riguardano, infatti, i benefici che i lavoratori della scuola – personale docente, ausiliario e amministrativo – possono richiedere in virtù della Legge 104/1992 e della Legge 68/1999 (collocamento dei lavoratori disabili).
L’assunto di base di chi ha promosso quegli emendamenti risiede nella convinzione di una furberia diffusa nell’ambito scolastico. Va riportata con la stessa “brutalità” usata da chi ha avanzato quella proposta: molti insegnanti delle regioni del Sud si iscrivono alle graduatorie delle province settentrionali ed ottengono trattamenti di maggior favore usando certificazioni di handicap o disabilità rilasciate in modo “disinvolto” dalle Aziende USL di origine. Grazie a queste certificazioni superano, nelle graduatorie, i lavoratori residenti.
Vediamo, quindi, a fronte di questo fenomeno, vero o presunto che sia, quali sono gli strumenti normativi ideati e quale sia la loro potenziale efficacia.
La votazione di quegli emendamenti giunge contestuale alla presentazione, da parte del Ministero per la Pubblica Amministrazione, del monitoraggio sull’uso dei permessi e dei congedi lavorativi presso i dipendenti pubblici, analisi in cui il comparto scuola risulta essere quello in cui maggiormente si fa ricorso a quei benefici.

I controlli

Si tratta di quattro semplici commi (4 octies, novies, decies, undecies del primo articolo), l’ultimo dei quali rimanda ad un successivo regolamento applicativo da approvarsi con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
La norma poi prevede che i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla Legge 104/1992, o dalla Legge 68/1999, all’atto della richiesta di inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, devono presentare alle autorità scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono di essere inseriti la certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici medesimi.
I dirigenti scolastici che conseguono la nomina in regione diversa da quella di residenza trasmettono la documentazione all’ufficio scolastico regionale competente.
È da ritenere – preferiamo non immaginare qualcosa di diverso – che per “certificazione medica originale” si intenda il certificato di handicap grave (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992) proprio o del parente da assistere nel caso in cui si chiedano permessi, congedi o titoli di preferenza in graduatoria. Per la Legge 68/1999 (lavoratori invalidi), verosimilmente si richiederà la relativa specifica certificazione rilasciata dalla Azienda USL di origine.
Sin qui nulla di sorprendente né – tantomeno – foriero di una nuova efficacia nel contenimento delle furberie. La disposizione vige dall’entrata in vigore della norma e comunque dopo l’approvazione del regolamento.
Se invece per “certificazione medica originale” si intenda documentazione sanitaria, certificati medici, cartelle cliniche, attestazioni diagnostiche e specialistiche, si aprono profili di illegittimità costituzionale che sono di peso inferiore solo alle difficoltà di gestione del conseguente impatto organizzativo.

Sulla base della certificazione presentata, le autorità scolastiche «qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi a campione, richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici previsti (…)».
Gli accertamenti saranno svolti presso una Azienda USL diversa da quella che ha esaminato la documentazione. Per comprendere meglio: potrà essere richiesto un controllo dello stato di handicap del genitore di un docente che ha chiesto di fruire dei benefici della Legge 104/1992 e questa nuova verifica dovrà essere effettuata in una Azienda USL diversa da quella che lo assiste.
Attenzione: il Legislatore non distingue fra regioni, ma fra province. Pertanto l’indicazione si applica anche – supponiamo – ad un milanese residente da sempre a Milano che chieda l’iscrizione alle graduatorie di Lodi.

Le contraddizioni

Il Legislatore sembra ignorare l’aspetto fondante dell’articolo 33 della Legge 104/1992 che prevede l’accesso ai benefici (tutti) solo nel caso in cui il lavoratore assista con continuità il parente con handicap grave. Lo stesso Dipartimento Funzione Pubblica, con un proprio Parere del 18 febbraio 2008, n. 13, ha affermato che la continuità sussiste soltanto quando l’assistenza è prestata non in maniera saltuaria od occasionale ma con assiduità e costanza, in modo tale «da prestare un servizio adeguato e sistematico ossia regolare alla persona handicappata». La continuità dell’assistenza non costituisce la finalità del permesso, e tale non potrebbe essere data l’esigua consistenza degli stessi, pari a tre giorni al mese, ma ne costituisce, al contrario, il presupposto di fatto legittimante. Nella sostanza, se non sussiste la continuità dell’assistenza, sistematica e costante al di fuori dell’orario di lavoro, i permessi non vanno concessi.
Quindi, i dirigenti scolastici, gli uffici provinciali e regionali, possono già escludere la concessione di qualsiasi beneficio (inclusa la prevalenza nelle graduatorie) nel caso di lavoratori che lavorano a 500 chilometri di distanza dalla persona che affermano di assistere. Molto spesso – e questo va detto – non lo fanno per impreparazione o per timore di contenziosi.
Era sufficiente dare forza di legge a tale indicazione per renderla molto più efficace evitando interventi vessatori, inutili e di dubbia legittimità costituzionale.

Altri dubbi

La norma approvata appare poi in evidente contraddizione con la Legge 9 marzo 2006, n. 80 che, all’articolo 6, prevede che «i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap». Il decreto che elenca le patologie esenti da revisione e controlli è stato approvato il 2 agosto 2007.
Nel caso in cui la persona disabile rientri in quelle condizioni, gli uffici preposti come dovranno comportarsi? Ce lo dirà il regolamento, di cui dicevamo sopra, approvato dai due Ministeri, ma in ogni caso si potranno aprire numerosi motivati contenziosi.
Certo è che questo dubbio se l’è posto persino l’INPS nel momento in cui gli sono stati affidati i controlli a campione sulle invalidità civili ed ha tentato, per quanto reso possibile da un sistema di archiviazione farraginoso, di evitare la convocazione di persone che rientrassero nelle previsioni della Legge 80/2006.

 

 

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