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TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
Contrattazione decentrata e attuazione Circolare n. 03/2009 Presidenza Consiglio dei Ministri
L’articolo 67 della legge 133/2008 ha previsto tutta una serie di disposizioni volte a disciplinare, con riferimento a tutta la Pubblica Amministrazione, compresi gli Enti Locali, il fondo per la contrattazione e la sua erogazione.
Il 20 gennaio 2009, li Ministero dell’Economia, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha emanato la circolare n. 1, con la quale vongono fornite alcune istruzioni per lo svolgimento dell’attività preparatorie all’avvio delle rilevazioni previste dal citato articolo 67.
Tra di esse vi è l’obbligo per gli enti di pubblicare sul proprio sito la documentazione inerente la contrattazione decentrata. Tale obbligo si concretizza, ed è in tal modo soddisfatto, attraverso la pubblicazione dei contratti decentrati integrativi sottoscritti e perfezionati dall’organo di controllo nonché della scheda informativa e della tabella 15 del conto annuale.
Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale ART. 21, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 69 DEL 18/06/2009
1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
2. Al comma 52-bis dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l’incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell’atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».
3. Il termine di cui all’alinea del comma 52-bis dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Monitoraggio Contrattazione Decentrata
Scheda informativa Monitoraggio del Contratto Integrativo
Nuova graduazione posizioni dirigenziali (Delibera di G.C. n. 100 del 28/05/2009)
Calcolo valore posizioni (Delibera di G.C. n. 65 del 9/05/2008)
Tabella 15 - Fondo per la Contrattazione Integrativa - Conto annuale 2008
Determinazione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi (Delibera di G.C. n. 64 del 5/07/2007)
Graduazione posizioni dirigenziali (Delibera di G.C. n. 43 del 25/09/2003)
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - Dirigenti
Dirigenti
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Personale non dirigente
Scheda informativa
Tabella 15 - Fondo Contrattazione Integrativa - Conto annuale 2008
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - Personale non dirigente
Tassi di presenza del personale