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Nuove disposizioni sulle pensioni di reversibilità

 


La pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale che viene corrisposta al coniuge del lavoratore deceduto e, in particolari condizioni, ai figli dello stesso.
Particolari condizioni vengono previste per i figli totalmente inabili al lavoro che al momento del decesso del lavoratore (o pensionato) siano a suo carico.
Fino ad oggi la pensione di reversibilità non viene erogata se il figlio disabile svolge una pur minima attività lavorativa retribuita, anche se questa viene svolta in cooperative o altre realtà con finalità più terapeutiche o occupazionali che di reale sostentamento economico.
Il paradosso è stato sollevato già da parecchio tempo da molte associazioni e dalla Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap.

Nel cosiddetto Decreto Mille Proroghe di fine anno (ormai una consuetudine normativa) fra le molte disposizioni su altri aspetti, ve n'è anche una che sanerebbe, se convertita in legge entro 60 giorni dal Parlamento, almeno quel paradosso relativo alla pensione di reversibilità.

L'articolo 46 del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 prevede che l'attività lavorativa svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali, o presso datori di lavoro che assumono i persone disabili con convenzioni di integrazione lavorativa (articolo 11, legge 12 marzo 1999, n. 68) non preclude l'erogazione della pensione di reversibilità.
La finalità terapeutica dell'attività lavorativa viene accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti (INPS, INPDAP ecc.)

Una novità però riguarda anche la retribuzione minima percepita dai disabili. Il Decreto prevede che non possa essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementata del 30 per cento.

Non rimane che attendere la conversione in legge che può avvenire o meno, oppure prevedere modificazioni.

 

 

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