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Frazionabilità dei permessi: nuove indicazioni INPS

 

Da parte di molti familiari viene espressa l'esigenza di poter frazionare in ore i tre giorni di permesso. La normativa istitutiva dei permessi lavorativi (articolo 33 Legge 104/1992) né le successive modificazioni precisano se i permessi mensili siano frazionabili o meno. Su questo argomento sono intervenuti, con proprie circolari, gli enti previdenziali. Prendendo a riferimento le disposizioni dell'INPS e dell'INPDAP, che assicurano la stragrande maggioranza dei dipendenti privati e pubblici, le indicazioni erano finora diverse.

L'INPDAP ammette il frazionamento dei tre giorni di permesso lavorativo in ore per un massimo di 18 ore mensili. Il riferimento è la Circolare INPDAP 10 luglio 2000, n. 34 che su questo aspetto precisa: 5.1. Benefici previsti (articolo 33, 3° comma, L. 104/92; articolo 19, L. 53/2000) - Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera non continuativa, in luogo dei permessi, il dipendente può chiedere il frazionamento orario degli stessi nel limite massimo di diciotto ore mensili.
L'INPS, finora, consentiva di frazionare i tre giorni di permesso al massimo in mezze giornate. Il riferimento era la
Circolare INPS 31 ottobre 1996, n. 211

Tuttavia, ed è questa la novità, sulla scorta di un parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, anche l'INPS applica ora la soluzione già adottata dall'INPDAP. Con Messaggio 15995 del 18 giugno 2007, ha precisato che d'ora in poi i beneficiari dei tre giorni di permesso, possono frazionare le assenze fino ad un massimo di 18 ore. Le 18 ore le raggiunge il lavoratore che svolge attività a tempo pieno, mentre per chi svolge un tempo parziale (verticale o orizzontale) questo numero viene proporzionato alle ore effettivamente lavorate.

È opportuno precisare che il limite delle 18 ore non è applicabile per quei lavoratori che abbiano diritto alle due ore di permesso giornaliero e cioè ai lavoratori disabili o ai genitori di persone di età inferiore ai tre anni (in alternativa al prolungamento dell'astensione facoltativa.

 

 

 

 

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