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Assegno agli invalidi parziali: l'INPS si corregge


A distanza di un mese (si veda il nostro precedente commento al Messaggio 3043 del 6 febbraio 2008) l'INPS ritorna sui suoi passi, fornendo nuove e diverse indicazioni rispetto alle modalità di erogazione e di verifica dell'assegno mensile di assistenza riservato agli invalidi civili parziali.
Ripetiamo ancora il quadro di riferimento.
L'assegno mensile di assistenza (pari a 246,73 euro mensili nel 2008) spetta agli invalidi civili con una percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al 74% e che non superino un reddito personale lordo pari a 4.238,26 euro annui.
La norma istitutiva (Legge 118/1971) prevedeva come ulteriore condizione che queste persone fossero incollocate al lavoro. Una disposizione del 1996 (Legge 662, articolo 1, comma 249) impone che annualmente i titolari di assegno mensile di assistenza presentino una dichiarazione in cui confermano l'iscrizione alle liste di collocamento.
La Legge 247/2007. (articolo 1, commi 35 e 36) ha abrogato quest'ultimo obbligo e ha modificato la norma istitutiva del 1971. La condizione non è quindi più di essere incollocati al lavoro, ma di non svolgere attività lavorativa.
Il
Messaggio 5783 del 6 marzo 2008, fornisce le relative indicazioni operative, correggendo radicalmente le istruzioni impartite con il Messaggio 3043/2008. Le riepiloghiamo per punti.

Attività lavorativa

Il requisito di non svolgere attività lavorativa si ritiene soddisfatto quando l'interessato non supera il reddito annuale personale di 7500 euro per lavoro dipendente o 4500 euro per lavoro autonomo. L'indicazione ha una sua logica: quei limiti reddituali (salvo che le Regioni non li abbiano elevati) sono anche quelli che, se superati, impediscono l'iscrizione alle liste di collocamento. Non viene, quindi, più richiesta l'espressa iscrizione alle liste di collocamento.
Entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi parziali titolari di assegno mensile di assistenza devono quindi dichiarare all'INPS che non dispongono di redditi superiori ai limiti indicati.

Requisiti

Le innovazioni introdotte dalla Legge 247/2007 non comportano nessuna modificazione ai requisiti sanitari, ai limiti reddituali e all'importo della provvidenza economica.
In particolare va evidenziato che il limite reddituale rimane di 4.238,26 euro annui (salvo le consuete rivalutazioni annuali).
Questo significa che l'invalido parziale che percepisce un reddito da lavoro pari a 7000 euro l'anno (potrebbe essere iscritto alle liste speciali di collocamento), non può comunque accedere all'assegno mensili di assistenza in quanto supera il limite reddituale di 4.238,26 euro annui.


La logica dell'intera operazione risiede in una volontà di semplificazione: evitare che le persone invalide si iscrivessero alle liste speciali di collocamento (con tutto l'aggravio burocratico che questo comporta) ai soli fini di percepire l'assegno mensile di assistenza.

11 marzo 2008

 

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