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Città di Monopoli
URP - Servizi di comunicazione ai cittadini

 

UFFICIO DI PIANO
Ambito di Conversano
Comuni associati di Conversano - Polignano a Mare - Monopoli
AUSL BA - Provincia di Bari

Disciplinare di erogazione
dei contributi economici per il trasporto disabili

 

Visto il Regolamento d’Ambito per l’accesso al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali e per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni”;
Vista la II parte del Piano sociale di Zona, approvata con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 8  del 15 giugno 2007;

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

approva

il seguente

DISCIPLINARE DI EROGAZIONE
DEI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL TRASPORTO DISABILI

 


Art. 1
Finalità, oggetto del disciplinare e tipologia degli interventi

Allo scopo di favorire l’autonomia della persona diversamente abile e di migliorare più in generale le sue condizioni di vita e quelle del nucleo familiare di appartenenza, l’Ambito territoriale di Conversano agevola l’accesso dei cittadini disabili ai centri di riabilitazione, pubblici e privati convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, mediante l’erogazione di contributi a totale o parziale copertura delle spese di trasporto (privato o mediante mezzi pubblici).

Non è ricompreso il trasporto per e da strutture ubicate nel territorio di residenza, né quello per e da strutture che comportino il pernottamento della persona disabile e/o dell’accompagnatore. È escluso altresì il trasporto presso istituzioni scolastiche, già oggetto di specifici altri interventi.


Art. 2
Spese ammissibili
Ai fini dell’erogazione dei contributi sono ammissibili esclusivamente le seguenti spese, adeguatamente documentate:


Art. 3
Destinatari degli interventi
Possono beneficiare dell’intervento economico i cittadini, italiani e stranieri, residenti nei Comuni dell’Ambito, che possiedano i seguenti requisiti:


Art. 4
Entità dei contributi
L’entità del contributo economico è pari alla spesa sostenuta qualora il richiedente abbia un valore ISEE inferiore o pari ad € 7.500,00.
Qualora il valore ISEE superi gli € 7.500,00, l’entità del contributo è determinata utilizzando la seguente formula:

E = (S * 7.500,00) / ISEEr
dove
E è l’entità del contributo;
S è la spesa sostenuta;
ISEEr  è l’ISEE del richiedente qualora l’ISEE sia superiore ad € 7.500,00. Nel caso in cui l’ISEE sia inferiore ad € 7.500,00 il valore è fissato ad € 7.500,00.


Art. 5
Accesso agli interventi - Modalità e tempi di presentazione delle domande - Documentazione
L’accesso agli interventi avviene a seguito di presentazione agli Uffici Servizi Sociali dei Comuni di apposita domanda, da parte della persona interessata o dei suoi familiari o di chi ne fa legalmente le veci, utilizzando il modulo predisposto dall’Ufficio di Piano.
Nella domanda di accesso agli interventi dovranno essere dichiarati i dati anagrafici, il valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, la condizione di handicap, riconosciuto ai sensi dell’art. 4 della L. 104/92, l’indicazione della struttura riabilitativa e la necessità di accedervi.

La domanda ha la validità di un anno e può essere ripresentata l’anno successivo.
Previa adeguata pubblicizzazione da parte degli Uffici Servizi Sociali dei Comuni, le domande vanno presentate entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

A corredo della domanda va presentata, pena l’esclusione, la seguente documentazione:

Gli ammessi al beneficio presentano trimestralmente la seguente documentazione giustificativa:

  1. titoli di trasporto, emessi in date corrispondenti a quelle indicate al punto 2);
  2. certificazione rilasciata dalla struttura riabilitativa attestante gli effettivi giorni del trimestre in cui sono stati prestati gli interventi riabilitativi.


Art. 6
Erogazione dei contributi
I contributi economici vengono erogati da parte dei Comuni ai cittadini con cadenza trimestrale, per la durata del trattamento riabilitativo e per un periodo massimo di un anno, previa presentazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute, di cui all’articolo precedente.
Qualora il Piano sociale di Zona preveda uno specifico intervento al riguardo con l’assegnazione delle relative risorse, con atto successivo e con cadenza trimestrale l’Ufficio di Piano provvede a trasferire ai Comuni le risorse dagli stessi anticipate in fase di erogazione dei contributi.


Art. 7
Controlli
Gli Uffici Servizi Sociali dei Comuni e l’Ufficio di Piano si riservano la facoltà di effettuare controlli volti alla verifica delle dichiarazioni rese dai beneficiari, che sono tenuti, successivamente all’erogazione del contributo, a comunicare ogni evento significativo che modifichi le dichiarazioni rese ai fini del contributo medesimo.

 

 

 MODULO DI DOMANDA

 DISCIPLINARE