CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)
Regolamento
per la installazione di strutture temporanee e precarie
Titolo I –
Disposizioni Generali
1. Generalità
1.2 Il regolamento è volto a
valorizzare tutto il territorio comunale ed in particolare le zone a forte
vocazione turistica, ove è necessario garantire la realizzazione di strutture
balneari, di ristorazione, di intrattenimento, strutture sportive e destinate a
servizi pubblici, idonee a soddisfare le esigenze di una utenza in costante
aumento; definisce, nel rispetto delle normative vigenti, le procedure ed i
controlli e specifica le modalità e le caratteristiche delle strutture precarie,
nonché le garanzie per la loro rimozione.
1.3. Il Regolamento si applica in
tutte le ipotesi in cui la installazione di strutture – temporanee e/o precarie
– non sia già regolamentata da diverse normative e/o regolamenti, comunali o
sovra comunali. In particolare, per le strutture precarie da installare sul
territorio costiero varranno le norme e le previsioni del Piano Comunale delle
Coste e le presenti disposizioni si applicheranno nelle more della sua
approvazione e successivamente in quanto compatibili.
1.4
In particolare si applica a:
a) attività
commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
b) attività
di ricezione turistica destinate alla ristorazione e/ alla ricreazione;
c) attività
di pubblico intrattenimento, ricreative ed associative;
d) attività
di parcheggio, sportive e culturali;
e) attività
agricole e di piccolo artigianato connesse alla commercializzazione di prodotti
tradizionali;
f)attività
connesse alla balneazione;
g) interventi
aventi finalità sociali senza fini di lucro.
1.5. Sono
escluse dall’applicazione della presente disciplina le strutture ricadenti in
zone soggette ad inedificabilità assoluta per vincoli archeologici e per
assoluta incompatibilità con le caratteristiche morfologiche del territorio, in
virtù di disposizioni normative e regolamentari di carattere statale, regionale
e comunale.
2. Nozione
2.1 Ai fini dell’applicazione del
regolamento si intendono quali strutture precarie i manufatti collegati ad una attività di natura
stagionale e di pubblico interesse (ristoranti, pizzerie, gelaterie, parcheggi,
strutture sportive, per la balneazione, locali di trattenimento, ecc.),
finalizzate ad un uso circoscritto nel tempo e destinate a soddisfare esigenze
meramente temporanee non abitative e che non abbiano il carattere della
continuità. Le caratteristiche e la natura delle strutture precarie devono
consentirne una facile rimozione.
2.2 Le strutture precarie non devono
avere alcun tipo di fondazione di natura permanente. Esse possono essere
fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio, che non richiedano
escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione, siano le
stesse destinate ad attività connesse con la presenza del mare (pesca, nautica,
balneazione, tempo libero, ecc.) o con altre caratteristiche ambientali e
paesaggistiche. Esse devono essere mobili o realizzate con elementi rimovibili,
comprese le pavimentazioni ed i nuclei destinati a servizi, e tali da non
alterare e compromettere il litorale ed altri aspetti, paesaggisticamente rilevanti,
del territorio, o ancora interferire in particolare con la libera fruizione ed
accessibilità del mare o di altri beni comuni e di libera fruibilità.
2.3 Sono soggetti alla disciplina contemplata dal presente Regolamento:
a)
strutture precarie,
come sopra caratterizzate, anche nell’area litoranea (così come delineata dal
PUTT/P), nel rispetto del Codice della Navigazione;
b)
attrezzature per la
balneazione con carattere stagionale, realizzate con elementi trasportabili,
comprese la pavimentazione;
c)
i nuclei destinati a
servizi, purché realizzati con ingombro, materiali e forme compatibili con le
caratteristiche del sito;
d)
infrastrutture a rete
completamente interrate o di superficie, qualora le caratteristiche geologiche
e ambientali del sito escludano opere al di sotto del suolo e purché la
posizione, nonché la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino
con la morfologia dei luoghi in generale e con l’andamento del profilo del
litorale in particolare.
Non
sono soggetti alla presente disciplina tutti gli interventi diversi dalla
precedente classificazione e che non ricadono nella categoria delle strutture
precarie.
2.4 La installazione delle strutture precarie deve essere eseguita in
conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali, a quanto
previsto dal Codice Civile, dal Codice della navigazione, dal Regolamento di
Igiene, dal Codice della Strada e dal Regolamento Edilizio.
3. Localizzazione
3.1 I manufatti ricadenti nella tipologia delle strutture precarie potranno
realizzarsi in aree demaniali, pur se date in concessione, su aree pubbliche
e/o private considerate a vocazione turistica o di interesse commerciale.
Essi
non devono arrecare intralcio alla circolazione pedonale, carrabile e ciclabile
(ove prevista) e se ricadenti in aree sottoposte a servitù di pubblico
passaggio, sono soggetti a specifico nulla – osta da parte del Comando di P.M.,
per quanto attiene al rispetto del Codice della Strada. Restano salve le norme
in materia di occupazione del suolo pubblico.
3.2. Le strutture precarie non devono interferire con reti tecniche o
elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di
controllo, misuratori di servizio, segnaletica verticale ed orizzontale,
toponomastica, illuminazione ecc.) che ne limitino il funzionamento, l’utilizzo
o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi ed assentiti dal
competente ufficio tecnico.
Al
fine di salvaguardare la tutela dei beni storici ed artistici, nonché i
caratteri ambientali del territorio, la realizzazione di strutture precarie nei
centri storici e nelle aree rilevanti dal punto di vista artistico,
paesaggistico ed ambientale dovrà essere subordinata alla adozione di
particolare cautele in ordine alle dimensioni, alla tipologia, alle
caratteristiche costruttive, all’utilizzo di materiale, alle modalità di
inserimento nel particolare contesto di intervento, volte a garantire la
perfetta compatibilità con i siti in cui ricadono. In ogni caso non potranno
essere autorizzate strutture precarie in prossimità di monumenti ed immobili di
rilevante importanza artistica e/o paesaggistica o in modo tale da limitare
particolari visioni panoramiche.
3.3. Qualora le strutture precarie siano realizzate per lo svolgimento di
attività che comportino l’affluenza di un numero elevato di persone (es.
stabilimenti balneari, discoteche ecc.) il richiedente dovrà dimostrare di
avere la disponibilità di un’area contigua a quella ove intende svolgere
l’attività, da adibire a zona di sosta a disposizione degli avventori. Tale disposizione
non si applica alle ipotesi in cui si richieda l’autorizzazione a realizzare un
parcheggio, nonché alle strutture che già sono regolarmente autorizzate sulla
base della vigente normativa, o agli stabilimenti balneari e lidi attrezzati
previsti e disciplinati dal Piano delle Coste.
3.4 In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l’occupazione
non deve occultare l’avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico
veicolare. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l’occupazione
del suolo deve essere posta all’esterno del triangolo di visibilità, avente il
vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formato dai
cordoli stessi) di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i
marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i
due lati precedentemente individuati. L’area occupata non deve interferire con
le fermate del mezzo pubblico. Deve essere assicurata una larghezza libera
dell’eventuale percorso pedonale e carrabile non inferiore a mt. 2,00 misurata
tra il limite della carreggiata stradale o dell’edificio ed il piano verticale
d’ingombro della struttura, al netto di eventuali aggetti. Tale larghezza deve
essere libera da ostacoli o da interferenze per tutta la zona di transito e
dovrà essere assicurata la continuità di percorsi pedonali e/o ciclabili.
4. Superfici
4.1 Le strutture precarie possono avere una superficie coperta massima pari
a quella ove è svolta l’attività di pubblico esercizio e comunque:
a)
su suolo pubblico pari
all’area di concessione amministrativa già assentita o assentibile di
riferimento, in ogni caso non superiore a mq. 100;
b)
su suolo privato ad uso
pubblico e/o aperto al pubblico pari all’area di concessione amministrativa già
assentita o assentibile di riferimento, in ogni caso non superiore a mq 130;
c)
su suolo privato fino
ad un max di mq. 180 in ogni caso non superiore alla superficie di pubblico
esercizio esistente escludendo la superficie per servizi;
d)
su superfici a terrazzo
o terrazzate fino ad un max di mq. 180 in ogni caso non superiore alla
superficie di pubblico esercizio esistente, escludendo le superfici per
servizi.
In
casi particolari le strutture precarie possono essere abbinate, purché destinate allo svolgimento di attività
diverse tra loro.
4.2 Qualora la struttura precaria venga utilizzata per attività da
svolgersi all’aperto, senza alcun tipo di copertura, potrà essere autorizzata
anche per superfici maggiori rispetto a quella prevista dal precedente comma.
4.3. Ferme restando le altre disposizioni normative e regolamentari in
materia di distanze da proprietà private, strade e altri impianti/immobili, le
strutture precarie devono rispettare la distanza minima di metri 3,00 dai
confini, salvo che si tratti di strutture precarie adiacenti, e metri 2,5 dal
marciapiede prospiciente la strada pubblica o privata di uso pubblico.
4.4 Le strutture precarie devono avere:
a)
altezza media non
superiore a mt. 3.
5. Caratteristiche e tipologie
5.1 Le strutture precarie dovranno essere realizzate secondo le seguenti
caratteristiche e tipologie:
a)
la struttura portante,
solo ancorata al suolo, dovrà essere realizzata in acciaio, ferro alluminio
verniciata o in legno, o in materiale similare;
b)
le coperture dovranno
essere realizzate legno e/o materiale similare, anche con manto
impermeabilizzato.
c)
dovranno consentire la
regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e
deflusso.
5. 2 La quota di imposta del piano di calpestio delle strutture precarie non
potrà superare la quota di + cm 20 dal piano di sistemazione esterna, salvo la
realizzazione di adeguati accessi per disabili e l’altezza max al colmo non può
superare ml 3,00 misurate all’intradosso del solaio di copertura e comunque
dovrà essere garantita un’altezza media di ml 2,70.
5.3 Le porte individuate come vie di esodo devono avere apertura ad anta e
dimensionate in ragione della tipologia di attività e dell’affollamento, come
previsto dalla vigente normativa.
5.4 La pavimentazione delle strutture precarie dovrà essere facilmente
amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi
danni di qualunque genere o tipo alla natura del terreno sottostante.
5.5 Le strutture precarie di altro genere e natura dovranno essere
realizzate con materiale ritenuto
5.6 Le zone ove sono ubicate le
strutture precarie devono essere dotate di adeguati accessi pedonali e
carrabili, di larghezza non inferiore a mt. 3,00, anche al fine di consentire
la libera fruizione degli spazi pubblici e per il passaggio dei mezzi di
soccorso, nonché accessi per disabili, attrezzati e realizzati secondo le
prescrizioni delle vigenti normative, con eliminazione di tutte le barrire
architettoniche, in base alle disposizioni di legge. Ove realizzate in zona
urbana, le strutture precarie possono ingombrare il tratto di strada carrabile,
prospiciente l’esercizio commerciale svolto, nel rispetto delle vigenti norme
del C.d.S. .
5.7. La
sistemazione esterna dovrà essere realizzata senza apportare alterazioni alla
morfologia dei luoghi, evitando in particolare qualsiasi intervento di
impermeabilizzazione delle superfici, piantumando ove possibile essenze
autoctone ad integrazione di quelle eventualmente presenti. E’ vietata, in
particolare, la costruzione di nuove recinzioni, mentre è possibile, laddove
strettamente necessario, delimitare l’area di pertinenza con essenze e
cespugliature esse stesse autoctone.
6. Temporaneità
6.1 Le costruzioni precarie e
temporanee possono essere autorizzate solo per far fronte ad esigenze meramente
temporanee e comunque per un periodo di tempo di sei mesi nel corso dell’anno,
attesa soprattutto la finalità di sopperire alle carenze di servizi destinate
ad attività di interesse pubblico nell’ambito della stagione turistica.
6.2 L’autorizzazione per la
installazione delle strutture precarie deve contenere espressamente
l’indicazione del periodo di validità ed efficacia della stessa, nonché
dell’obbligo della rimozione e della rimessa in pristino delle aree. Il periodo
di permanenza della struttura non potrà superare i 6 (sei) mesi e dovrà essere compreso tra il 1°
febbraio ed il 30 novembre di ciascun anno. Particolari richieste per periodi
diversi – comunque, non superiori a mesi sei – dovranno essere opportunamente
motivate e potranno essere autorizzate previa positiva valutazione di tali
giustificazioni.
6.3 Il
soggetto autorizzato deve rimuovere le strutture precarie, entro i sessanta
giorni successivi dal termine di scadenza del periodo autorizzato e rimettere
in pristino le aree su cui le stesse ricadono. A garanzia dell’adempimento di
rimozione e rimessa in pristino, il soggetto autorizzato dovrà stipulare idonea
polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, pari ad un importo forfettariamente
stabilito in Euro 1.000,00 (mille) per strutture non superiori a mq. 30 e Euro
2.500,00 (duemilacinquecento) per quelle superiori, prima del rilascio della
stessa autorizzazione.
6.4 Per esigenze di interesse
pubblico, può sempre disporsi, con provvedimento motivato, anche prima della
scadenza del termine di validità dell’autorizzazione, la rimozione anticipata
delle costruzioni precarie e temporanee.
6.5 La realizzazione di strutture
precarie per periodi superiori a quelli precedentemente stabiliti può essere
autorizzata soltanto nei seguenti casi:
a) qualora
le strutture siano destinate a servizio di attività pubblica, seppur gestito da
privati, ovvero a servizi di carattere privato, ma riconosciuti di interesse
pubblico.
b) qualora siano relative ad
attività connesse con la presenza del mare ai sensi dell’art. 3.07.4 – 4.1/b
delle n.t.a. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico e del Paesaggio,
approvato con delibera della Giunta Regionale 15 dicembre 2000, n. 1748.
Per tali casi l’autorizzazione deve
essere preceduta da apposita delibera di Giunta e, relativamente al
caso sub a), da attestazione, circa la natura e la sussistenza dell’interesse
pubblico, da parte dello stesso Organo,
6.6. L’autorizzazione ad installare
strutture precarie non è cedibile o trasferibile in alcuna ipotesi ed in caso
di rinuncia è necessario munirsi di una nuova autorizzazione.
7. Procedimento
7.1 I soggetti che vogliano richiedere il rilascio di autorizzazione
all’installazione di manufatti precari e temporanei, devono presentare la
documentazione di seguito elencata all’Ufficio competente, ai sensi del
successivo art. 7.3:
a) Istanza in
carta legale a firma del richiedente e del proprietario dell’area, od in
mancanza con esibizione del titolo abilitante alla disponibilità dell’area;
b) Relazione
descrittiva delle caratteristiche tecnico – costruttive dei materiali, delle
modalità d’impiego, degli elementi strutturali e delle finiture.
c) Planimetria
di zona, su aerofotogrammetria e su catastale, in scala da 1:500 a 1:2000 e
comunque tale da rappresentare l’interevento da realizzare in relazione al più
ampio contesto in cui si inserisce;
d) Rappresentazione
grafica del manufatto (piante, sezioni, prospetti in scala 1:100, 1:50);
e) Documentazione
fotografica dei luoghi;
f)Nulla osta
della Soprintendenza competente o della Regione Puglia ove occorrente;
g) Dichiarazione
di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità
dell’autorizzazione, i manufatti temporanei e precari e ridurre in pristino
l’originario stato dei luoghi;
h) Polizza
fideiussoria per l’importo forfettario corrispondente.
i)Tutti gli
elaborati dovranno essere presentati anche su supporto informatizzato in
formato windows/word (per la parte
descrittiva) e autocad (per la parte grafica).
Lo
svincolo della polizza sarà autorizzato dall’Ufficio che ha rilasciato
l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato e previa verifica
dell’adempimento dell’obbligo di rimozione e rimessa in pristino.
7.2 Nel caso in cui il manufatto
autorizzato non venga rimosso nei termini prescritti, lo stesso sarà
considerato a tutti gli effetti abusivo e soggetto al regime sanzionatorio
previsto dalle vigenti normative in materia. L’Ufficio che ha rilasciato
l’autorizzazione, in tale ipotesi, azionerà la polizza fideiussoria prestata in
danno dell’inadempiente.
7.3 Le istanze per la installazione
di strutture precarie e temporanee devono pervenire entro e non oltre
quarantacinque giorni dall’inizio della attività al SUAP, completo di tutti i
prescritti pareri e della documentazione prescritta. L’Ufficio SUAP, in persona
del responsabile designato, rilascerà l’autorizzazione entro i termini previsti
dalle norme e dai regolamenti vigenti, acquisiti i pareri di tutti gli altri
uffici comunali interessati (tecnico e commercio) e del Servizio Igiene
Pubblica. Per il rilascio delle suddette autorizzazioni non è richiesto il
permesso di costruire, ai sensi e per gli effetti del T.U. dell’Edilizia,
D.P.R. 6.6.2001 n. 380, entrato in vigore il 30 giugno 2003 ex art. 2 del D.L.
20.6.2002 n. 122.
7.4 Qualora la realizzazione delle
strutture precarie sia connessa alla svolgimento di attività produttive la
relativa istanza dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria per il
rilascio delle autorizzazioni, pareri e nulla osta amministrativi nell’ambito
del procedimento unico del SUAP per l’attivazione dell’intervento
imprenditoriale da parte dell’istante.
7.5. Per garantire una analitica e
puntuale osservazione degli interventi effettuati sul territorio e della loro
incidenza urbanistica, presso la ripartizione ed ufficio competente vengono
raccolte copie di tutte le autorizzazioni per la realizzazione di strutture
precarie.
8. Norme transitorie
8.1 Le strutture precarie già realizzate in virtù di autorizzazioni
precedenti al presente regolamento dovranno adeguarsi alle disposizioni ivi
contenute entro il termine perentorio del 31.12.2005, salvo l’obbligo di
ottemperare a provvedimenti sanzionatori emessi in forza di norme precedenti.
8.2 Il presente regolamento, ove occorra, integra i regolamenti, piani e
relative norme di attuazione vigenti.
8.3 Per tutto quanto non previsto e contemplato, si fa
espresso riferimento alla normativa ed ai regolamenti, comunali, regionali e
statali.