Gazzetta Ufficiale N. 222 del 24 Settembre 2003

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIRETTIVA 1 agosto 2003
Modalita' per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri delle associazioni di promozione sociale, nonche' per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 12, lettera d) ed f) (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000). Anno 2003.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Emana
la seguente direttiva:

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha tra i propri
compiti (art. 12, legge 7 dicembre 2000, n. 383):
il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per
lo svolgimento delle attivita' associative, nonche' di progetti di
informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo
sociale (lettera d);
l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in
collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli
appositi Registri, nazionale, regionali e delle province autonome di
Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della medesima legge n. 383, per
far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate
(lettera f). A tal fine l'Osservatorio definisce ogni anno gli ambiti
di intervento da considerare prioritari.
Il presente provvedimento definisce, da un lato, i requisiti
soggettivi ed oggettivi richiesti per la presentazione delle
suesposte iniziative, dall'altro priorita' e criteri di valutazione.
1. Requisiti soggettivi.
I contributi previsti per la realizzazione delle iniziative di cui
alle lettere d) ed f) dell'art. 12 citato in premessa possono essere
richiesti dalle associazioni di promozione sociale, che risultino
iscritte negli appositi Registri nazionale, regionali o delle
province di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della legge n.
383/2000, all'atto della pubblicazione della presente direttiva nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda puo' essere presentata sia da singole associazioni, sia
da piu' organizzazioni congiuntamente, nel qual caso va indicata
l'associazione capofila cui deve essere attribuita la rappresentanza
ai fini del progetto mediante formale atto di procura. In ogni caso
ciascuna associazione non puo' presentare, in forma singola o
congiunta, piu' di una iniziativa ai sensi della lettera d) e piu' di
un progetto ai sensi della lettera f).
Nell'ipotesi in cui i progetti sperimentali di cui alla lettera f)
siano presentati anche in collaborazione con enti locali,
responsabile del progetto e' in ogni caso l'associazione proponente.
Non sono ammesse deleghe per la realizzazione del progetto/iniziativa
ad altri soggetti esterni, cui puo' essere commissionata unicamente
la realizzazione di alcune attivita' che l'associazione, per mancanza
di risorse interne, non e' in grado di realizzare.
2. Requisiti oggettivi.
2.1. Ambiti operativi dei progetti di cui alla lettera f), art. 12
cit.
Per l'anno in corso, l'Osservatorio nazionale per
l'associazionismo, nella seduta del 17 giugno 2003, ha stabilito che
saranno considerati prioritari i progetti, presentati ai sensi della
lettera f), i quali si propongono di intervenire nei seguenti ambiti
operativi:
interventi di sostegno ed integrazione rivolti alle persone con
disabilita';
sostegno a misure di politica giovanile a favore di minori e
adolescenti;
interventi di sostegno alle famiglie in condizioni di disagio
socio-economico;
interventi di sostegno agli anziani ed ai soggetti in condizioni
di marginalita' sociale.
2.2. Ambiti operativi delle iniziative di cui alla lettera d), art.
12 cit.
Le iniziative di cui alla lettera d), devono riguardare la
formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni oppure
l'informatizzazione della associazione, con particolare attenzione,
nel caso di informatizzazione, al legame fra questa e la formazione
nonche' alla produzione di banche dati.
L'associazione che abbia ricevuto un finanziamento nel 2002 ai
sensi della lettera d) per un'iniziativa di informatizzazione non
puo' presentare, per il 2003, una iniziativa, sempre ai sensi della
stessa lettera d), che concerna nuovamente l'informatizzazione, da
intendersi quale iniziativa che abbia come parte preponderante
l'acquisto di hardware.
2.3. Indicazioni relative ai costi.
Al finanziamento delle iniziative, oggetto della presente
direttiva, si provvede con apposito stanziamento in bilancio che, per
l'anno in corso, ammonta ad Euro 10.329.138,00.
Il costo complessivo dell'iniziativa, di cui si chiede il
finanziamento, non puo' superare i seguenti importi:
iniziative di cui alla lettera d): Euro 250.000 nell'ipotesi in
cui il proponente sia uno o piu' associazioni;
progetti di cui alla lettera f): Euro 250.000 nell'ipotesi in cui
il proponente sia uno solo ed Euro 400.000 se a presentare il
progetto siano due o piu' associazioni.
I progetti presentati, a pena di inammissibilita', non possono
avere un costo superiore a quelli indicati. In ogni caso il/i
proponente/i deve/devono porre a proprio carico il 20% dei costi,
specificando dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse
stesse (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati
all'attivita' svolta dall'organizzazione proponente; costo del
personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale
specificazione, contenuta nel Piano economico (allegato 2),
costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilita' del
progetto al finanziamento, a conferma della concreta capacita'
dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla
realizzazione del progetto proposto.
Per quanto concerne le voci di spesa, i compensi per progettazione
nell'ipotesi della lettera d), di consulenza e progettazione
nell'ipotesi della lettera f) devono essere contenuti entro l'importo
massimo dell'8% del costo complessivo del progetto.
Limitatamente ai progetti presentati ai sensi della lettera f), le
spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo devono
essere contenuti entro l'importo massimo del 15% del costo
complessivo del progetto medesimo.
In ogni caso, a pena di inammissibilita', alla domanda va allegata
una dichiarazione con la quale il legale rappresentante
dell'associazione proponente o dell'associazione capofila, se il
progetto e' presentato. congiuntamente ad altre, deve dichiarare -
sotto la propria responsabilita' - che trattasi di progetto mai
finanziato prima con questo o altri fondi statali, regionali o di
enti locali, nonche' se al finanziamento del progetto si prevede che
concorreranno altri soggetti e quali le eventuali modalita' di
partecipazione.
2.4. Durata dei progetti.
Le iniziative proposte non possono avere una durata superiore a
diciotto mesi.
3. Motivi di inammissibilita'.
A pena di inammissibilita', le domande devono:
1) concernere progetti/iniziative il cui costo complessivo non
sia superiore ai limiti previsti al punto 2.3;
2) essere redatte secondo il modello allegato alla presente
direttiva (allegato 1), compilato in ogni sua parte, e sottoscritte
dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti proponenti ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (e'
richiesta quindi la fotocopia del documento d'identita' del legale
rappresentante);
3) essere inoltrate, in busta chiusa non trasparente, in
originale e su dischetto o CD-ROM, in uno con l'elaborato progettuale
(allegato 2) compilato in ogni sua parte compresa la dichiarazione di
autenticita' delle informazioni contenute e sottoscritto dal legale
rappresentante, ed essere corredate da tutti gli allegati: non
saranno infatti ammesse integrazioni (salvo siano ritenute necessarie
in sede istruttoria);
4) essere corredate, limitatamente alle associazioni iscritte nei
Registri regionali o provinciali istituiti ai sensi della legge n.
383/2000, da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, redatto
conformemente a quanto disposto dall'art. 3 della medesima legge n.
383, nonche' di un documento attestante l'iscrizione nei suddetti
registri;
5) essere corredate, limitatamente alle iniziative per la lettera
d), dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione
attestante che l'associazione non ha percepito contributi statali,
diretti o indiretti (si considerano indiretti anche quelli
provenienti da SPA come il CONI) per il funzionamento nel 2002
oppure, in caso li abbia ricevuti, attestante la quantita' dei
contributi statali percepiti e la percentuale degli stessi sulle
entrate del consuntivo 2002;
6) per le iniziative di cui alla lettera d), essere corredate da
copia conforme del rendiconto 2002, al fine del controllo della
veridicita' di quanto affermato con la comunicazione di cui al punto
precedente;
7) essere indirizzate al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali -
Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e
le politiche giovanili - Osservatorio nazionale dell'associazionismo,
via Fornovo n. 8, pal. A - 00192 Roma;
8) recare sulla busta la seguente dicitura «Progetto Lettera F» o
«Iniziativa Lettera D» a seconda della tipologia della domanda
presentata;
9) essere spedite per posta unicamente a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento entro e non oltre le ore 12 del
quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente
direttiva. L'inoltro puo' avvenire anche mediante corrieri privati o
agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnate a mano
da un'incaricato dell'associazione - soltanto in tale ultimo caso
verra' rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e
della data di consegna - nelle giornate non festive, dal lunedi' al
venerdi', dalle ore 9 alle ore 12; in tale caso le domande devono
essere consegnate al Ministero perentoriamente entro le ore 12 del
quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della
direttiva nella Gazzetta Ufficiale;
10) essere corredate della dichiarazione del rappresentante
legale di cui al punto 2.3 relativa al fatto che il
progetto/iniziativa non e' mai stato finanziato prima nonche' se al
finanziamento del progetto/iniziativa si prevede che concorreranno
altri soggetti e quali le eventuali modalita' di partecipazione.
4. Valutazione dei progetti.
4.1. Procedura.
I progetti pervenuti sono dapprima, esaminati sotto il profilo
dell'ammissibilita' delle domande da parte dell'Amministrazione;
successivamente si procede alla valutazione dei progetti ammessi
mediante una commissione nominata dal Presidente dell'Osservatorio,
che provvedera' a redigere una graduatoria dei progetti/iniziative
pervenute, secondo i criteri indicati nella presente direttiva. La
relativa graduatoria e' approvata dall'Osservatorio nazionale
dell'associazionismo. La graduatoria verra' pubblicata sul sito
internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(www.welfare.gov.it). Tale pubblicazione esplica gli effetti della
piena conoscenza nei confronti di tutti gli istanti circa l'esito dei
progetti.
I progetti possono essere ammessi a finanziamento totale o
parziale. Nel secondo caso e' consentita una rimodulazione
quantitativa e proporzionale del progetto, in accordo con
l'amministrazione erogante tale da non menomare o pregiudicare il
pieno raggiungimento delle previste principali finalita'.
4.2. Criteri di valutazione delle domande.
I criteri di valutazione dei progetti/iniziative sono i seguenti:
iniziative di cui alla lettera d):

=====================================================================
Criterio                              |Punteggio massimo attribuibile
=====================================================================
Valutazione iniziativa                |40
---------------------------------------------------------------------
Presenza sul territorio nazionale     |
(Numero sedi e regioni in cui         |
l'associazione e' presente)           |20
---------------------------------------------------------------------
Dimensione dell'associazione          |15
---------------------------------------------------------------------
Mancata percezione di altri contributi|
statali nell'anno precedente relativi |
al funzionamento dell'associazione    |
(Verificata dal bilancio consuntivo   |
2002)                                 |10
---------------------------------------------------------------------
Collegamento fra formazione ed        |
informatizzazione                     |10
---------------------------------------------------------------------
Mancata percezione di contributi per  |
iniziative sulla lettera D nel 2002   |5
---------------------------------------------------------------------
Totale . . .                          |100

    progetti di cui alla lettera f):

=====================================================================
Criterio                              |Punteggio massimo attribuibile
=====================================================================
Campi prioritari                      |20
---------------------------------------------------------------------
Dettaglio del progetto                |20
---------------------------------------------------------------------
Valenza nazionale del progetto        |20
---------------------------------------------------------------------
Collaborazione con altri soggetti     |
privati ed enti pubblici (da provare  |
mediante documentazione relativa al   |
progetto presentato)                  |15
---------------------------------------------------------------------
Eccellenza nel rapporto costi/benefici|10
---------------------------------------------------------------------
Innovativita'                         |10
---------------------------------------------------------------------
Presenza di effettivi e validi        |
strumenti di monitoraggio             |5
---------------------------------------------------------------------
Totale . . .                          |100

Relativamente ai criteri previsti per la lettera f) e concernenti
la collaborazione con gli enti pubblici e le sinergie con altre
realta' private (associative e non), si precisa che e' necessario
produrre idonea documentazione a riguardo che si riferisca al
progetto/iniziativa presentata e non a precedenti rapporti intercorsi
fra l'Associazione e gli enti pubblici/soggetti privati. Ai fini
dell'idoneita' della documentazione, e' necessario che non si tratti
di un generico plauso per l'iniziativa ma di un concreto impegno
dell'ente pubblico/soggetto privato ai fini della sua realizzazione.
Nel caso tale impegno si traduca in un co-finanziamento del progetto,
alla domanda deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal
legale rappresentante dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti
le modalita' di partecipazione al progetto e l'impegno finanziario
assunto nello stesso; tale contributo dovra' essere erogato sul conto
corrente appositamente aperto dall'associazione per l'accredito del
finanziamento concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
4.3. Oneri non ammessi a contributo.
Non sono comunque ammessi a rimborso:
gli oneri relativi ad attivita' promozionali dell'organizzazione
proponente non direttamente connesse al progetto di cui si chiede il
finanziamento;
gli oneri relativi a seminari e convegni non collegati con il
progetto;
le spese per l'ordinario funzionamento e la gestione
dell'organizzazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera d),
art. 12, legge n. 383 citata;
oneri figurativi o costi potenziali (es. costo del volontari
impegnati) ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla
realizzazione del progetto.
5. Progetti ammessi a finanziamento.
Le associazioni di promozione sociale, alle quali sia formalmente
comunicata l'ammissione a finanziamento del progetto presentato,
devono trasmettere, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione:
indicazione del legale rappresentante;
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, attestante che il legale rappresentante
dell'associazione e il responsabile del progetto non hanno riportato
condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti
riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione e di non essere a
conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali per qualsiasi
reato che incide sulla loro moralita' professionale o per delitti
finanziari o per reati contro il patrimonio;
eventuale proposta di rimodulazione nel caso in cui, essendo
beneficiaria di un finanziamento parziale, l'associazione intenda
rimodulare il progetto/iniziativa;
prospetto progetto esecutivo;
bilancio preventivo 2003, se statutariamente previsto;
codice fiscale dell'associazione;
estremi del conto corrente bancario, corredato di CAB e ABI, o
indicazione di altra forma, in alternativa, per l'accreditamento del
finanziamento assegnato. A tal fine e' necessario che l'associazione
beneficiaria del finanziamento attivi un conto corrente appositamente
ed unicamente dedicato al progetto/iniziativa finanziata, in modo da
facilitare il controllo dello stato finanziario del progetto mediante
la consultazione dell'estratto conto.
L'avvio del progetto deve avvenire entro tempi congrui in relazione
alla complessita' del progetto; al fine di ottemperare all'obbligo
dell'invio del prospetto del progetto esecutivo, entro i medesimi
sessanta giorni, il legale rappresentante dell'associazione deve
inviare, sempre a pena di decadenza, esplicita dichiarazione recante
l'indicazione della data di inizio delle attivita', intendendosi per
tali anche le attivita' propedeutiche, e la previsione della durata
del progetto (in coerenza con quella inizialmente indicata).
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia dato corso ai
finanziamenti assegnati (es. rinuncia, mancato invio entro i termini
della documentazione richiesta, ecc.), l'associazione il cui progetto
sia immediatamente successivo, nella graduatoria, a quelli ammessi,
subentra nel diritto al finanziamento.
E' fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di citare, in ogni
materiale approntato per la realizzazione del progetto, la
circostanza che il medesimo e' finanziato dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
6. Modalita' di erogazione del finanziamento.
Il finanziamento viene erogato in due fasi:
una prima quota, pari al 70% del contributo assegnato, e' versata
successivamente alla registrazione da parte dei competenti organi di
controllo della Convenzione fra Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e l'associazione beneficiaria del finanziamento;
il saldo, pari al restante 30%, e' erogato al termine della
realizzazione del progetto, a seguito della presentazione, da parte
dell'associazione beneficiaria (nel caso di piu' proponenti, da parte
della capofila), di una dettagliata relazione finale, attestante i
risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonche'
i costi sostenuti per la realizzazione del progetto, corredata dalle
relative fatture e/o dai giustificativi di spesa in copia conforme
all'originale. A tale relazione deve essere allegata la relazione di
cui al punto 8.
7. Fideiussione.
Le associazioni beneficiarie dei finanziamenti dovranno stipulare
apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia
dell'anticipo percepito (pari al 70% del finanziamento ministeriale
al progetto). La fideiussione, che costituisce costo imputabile al
progetto, deve essere presentata prima della stipula della
convenzione col Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
costituisce condizione necessaria al fine della stipula della
convenzione stessa.
La suddetta fideiussione dovra' contenere la clausola della
rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la
clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte
dell'Amministrazione che rilevi a carico della associazione
inadempienze nella realizzazione del progetto o dell'iniziativa o
rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente dai
giustificativi prodotti.
La fideiussione o la polizza dovranno contenere l'esplicita
dichiarazione che esse rimangono valide fino all'ultimazione di tutte
le prestazioni contenute nel progetto e, comunque, fino al rilascio
di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione.
8. Relazione certificativa esterna.
Le associazioni beneficiarie dovranno produrre, in sede di
rendicontazione finale, una relazione effettuata da un certificatore
esterno, iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno tre anni,
che attesti la conformita' o meno dei giustificativi prodotti alle
regole di rendicontazione previste per i progetti e le iniziative. Il
costo della suddetta relazione e' ammissibile ai fini del costo
totale del progetto.
9. Monitoraggio in itinere.
L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo puo' sottoporre i
progetti ammessi a finanziamento a verifiche sia nel corso della loro
realizzazione, sia a conclusione delle attivita', per valutare il
raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli prefissati.
In ogni caso le associazioni destinatarie dei contributi sono
tenute ad inviare, semestralmente, una relazione sullo stato di
avanzamento del progetto, accompagnata da un prospetto riepilogativo
delle spese sostenute nel semestre di riferimento.
Nel caso di accertamento di cause che inducano a ritenere non
realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso del
finanziamento non conforme alle finalita' per le quali e' stato
erogato, l'ufficio competente puo', in qualsiasi momento, disporre
l'interruzione degli accrediti e chiedere la restituzione delle somme
gia' versate.

Roma, 1° agosto 2003
Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 337