Gazzetta Ufficiale N. 227 del 30 Settembre 2003

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modalita' per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E m a n a

la seguente direttiva

Con la presente direttiva il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intende definire i requisiti, le modalita' di partecipazione e le priorita' per il finanziamento di progetti sperimentali elaborati per l'anno 2003 da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di volontariato di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Tali progetti dovranno intervenire nei settori del disagio sociale, secondo le priorita' indicate nella presente direttiva con il coinvolgimento degli enti locali per favorire l'introduzione e la diffusione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

  1. Indicazioni relative ai costi.
    I progetti presentati saranno esaminati e valutati secondo i criteri contenuti nella presente direttiva.
    Per il finanziamento dei progetti sperimentali che verranno dichiarati ammissibili verra' utilizzato apposito stanziamento di bilancio che per l'anno in corso ammonta a euro 3.500.000,00.
    Il costo complessivo del progetto per cui si richiede il finanziamento non potra' superare l'ammontare complessivo di euro 125.000.
    Ogni organizzazione di volontariato che presenti un progetto, ai sensi della presente direttiva, deve concorrere, in misura non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto, alla copertura dei costi previsti per la realizzazione del progetto stesso, specificando dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati all'attivita' svolta dall'organizzazione proponente, quote di ammortamento delle strutture, dei servizi, delle attrezzature, del personale impegnato nella realizzazione del progetto).
    Tale specificazione costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilita' del progetto al finanziamento, a conferma della concreta capacita' dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.
    I compensi previsti per le risorse umane, necessarie alla realizzazione del progetto, non devono superare il 40% dell'ammontare complessivo del costo del progetto (personale retribuito, formatori, consulenti, rimborso spese per il personale volontario e non volontario). Il costo previsto per le spese di progettazione non deve superare il 4% del costo complessivo del progetto.
    Rimane escluso dalle spese elencate il costo per la certificazione esterna di cui al successivo punto 9.
    Nel caso in cui il progetto sia co-finanziato da enti pubblici e/o da soggetti privati, alla domanda dovra' essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti le modalita' di partecipazione al progetto e l'impegno finanziario assunto dal soggetto che eroga il co-finanziamento.
    I progetti potranno essere finanziati in forma parziale rispetto al finanziamento richiesto dall'organizzazione proponente.
  2. Soggetti destinatari del finanziamento.
    Possono richiedere il finanziamento per la realizzazione dei progetti indicati in premessa singole organizzazioni di volontariato, ovvero piu' organizzazioni di volontariato congiuntamente, a condizione che l'organizzazione proponente e/o eventuali consociate siano legalmente costituite alla data del 1° gennaio 2002 e regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle leggi e delibere regionali e provinciali attuative della legge quadro, alla data della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 266/1991, non saranno presi in considerazione:
    a) progetti attinenti la materia della cooperazione internazionale allo sviluppo, che ricadono nella disciplina della legge n. 49/1987; 
    b) progetti attinenti la materia della protezione civile.
  3. Aree di intervento dei progetti.
    La commissione di valutazione, di cui al seguente punto 6, dara' priorita' ai progetti che riguardano:
    1) aspetti innovativi sulla partecipazione ed integrazione sociale delle persone con disabilita';
    2) contrasto di forme e modalita' rivolte alla prevenzione del disagio minorile e giovanile;
    3) promozione di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative, di partecipazione sociale e di integrazione giovanile;
    4) contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (anziani, minori, soggetti con scarso livello di reddito, famiglie monoparentali, persone senza fissa dimora, nomadi, detenuti ed ex detenuti, malati, alcolisti, ecc.) e/o creazione/sviluppo di servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere i fabbisogni espressi dalle categorie suddette.
    I progetti dovranno, inoltre, possedere una o piu' delle seguenti caratteristiche:
    1) innovativita', sia per il contesto territoriale di riferimento sia per la tipologia di intervento, e realizzazione di attivita' caratterizzate da una spiccata valenza sociale;
    2) promozione di collaborazione con enti locali, enti pubblici, soggetti privati, imprese e sindacati;
    3) creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del terzo settore;
    4) promozione di interventi pilota, sperimentali, finalizzati a mettere a punto modelli di intervento che possano essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali.
    Gli elementi indicati nei punti precedenti dovranno essere adeguatamente argomentati nell'ambito della descrizione del progetto.
  4. Termini e modalita' di presentazione dei progetti.
    Le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui al punto 2 dovranno inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (fara' fede il timbro postale di invio), la richiesta di finanziamento redatta, in carta semplice.
    Le richieste di finanziamento sono composte da una domanda di finanziamento (allegato 1), da un elaborato progettuale (allegato 2)  e da un piano economico (allegato 3). 
    La documentazione dovra' essere inviata a:
    «Osservatorio nazionale  per il volontariato - Servizio volontariato - Direzione generale per  il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili -  Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le  politiche sociali e previdenziali - via Fornovo n. 8, palazzina A -  00192 Roma»,
    e recare sulla busta la dizione «Progetto sperimentale  direttiva 2003». 
    La domanda puo' essere, altresi', presentata a mano, entro le ore  12 del trentesimo giorno, presso il Servizio volontariato al medesimo  indirizzo. 
    Alla richiesta, da presentarsi anche in formato elettronico  (floppy-disk o cd-rom), dovranno essere allegati: 
    a) progetto, in formato cartaceo ed elettronico (su floppy-disk o  cd-rom), di cui si chiede il finanziamento redatto su formulario  predisposto in allegato (allegato 2), comprensivo del piano economico  (allegato 3); 
    b) copia dell'atto costitutivo dell'associazione; 
    c) copia dello statuto dell'associazione (redatto conformemente a  quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n.  266); 
    d) copia dell'atto di iscrizione al registro generale del  volontariato nella regione e/o provincia ove ha sede l'associazione,  oppure dichiarazione a cura del rappresentante legale da cui risulti  l'avvenuta iscrizione nel registro generale del volontariato nella  regione e/o provincia ove ha sede l'associazione; 
    e) dichiarazione del rappresentante legale dell'associazione  dalla quale risulti che lo stesso progetto non ha gia' ottenuto  finanziamenti con fondi pubblici e/o privati; 
    f) attestazione di eventuali collaborazioni con altre  associazioni di volontariato o con enti pubblici e/o soggetti  privati; 
    g) dichiarazione del rappresentante legale dell'associazione di  volontariato nella quale viene indicata la parte del progetto  finanziata da altre associazioni di volontariato, da cooperative  sociali, IPAB, fondazioni, enti locali ed altro; 
    h) dichiarazione del rappresentante legale nella quale vengono  indicati i soggetti che compongono il gruppo informale, nonche' le  finalita' del gruppo medesimo, il ruolo e/o funzione svolti nella  realizzazione del progetto; 
    i) curriculum dell'associazione di volontariato e degli eventuali  partner non istituzionali. 
  5. Motivi di inammissibilita'. 
    Non verranno prese in considerazione le domande: 
    a) non redatte e compilate correttamente secondo gli allegati  della presente direttiva; 
    b) spedite oltre il termine dei trenta giorni o consegnate a mano  oltre le ore 12 del trentesimo giorno; 
    c) prive della copia dell'iscrizione ai registri regionali o  provinciali o della dichiarazione a cura del legale rappresentante da  cui risulti l'avvenuta iscrizione nel registro generale del  volontariato nella regione o provincia ove ha sede l'associazione  alla data della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana; 
    d) prive della copia dello statuto dell'associazione di  volontariato; 
    e) prive dell'atto costitutivo dell'associazione di volontariato; 
    f) da parte di associazioni costituite dopo il 1° gennaio 2002; 
    g) delle associazioni che non hanno presentato le relazioni  finali per progetti finanziati dall'Osservatorio; 
    h) prive della firma del legale rappresentante sulla domanda di  finanziamento; 
    i) prive del piano economico; 
    j) prive della firma del legale rappresentante sul piano  economico; 
    k) il cui piano economico e' incompleto o non e' stato compilato  secondo quanto previsto dalla direttiva; 
    l) relative a progetto attinente materia di protezione civile; 
    m) relative a progetto attinente materia di cooperazione  internazionale allo sviluppo che ricade nella legge n. 49/1987; 
    n) con un costo del progetto superiore a euro 125.000,00; 
    o) che prevedano spese per le risorse umane (personale  retribuito, consulenti, formatori, rimborso spese personale  volontario) superiori al 40% dell'ammontare complessivo; 
    p) che prevedano spese per la progettazione che superi il 4%  dell'ammontare complessivo; 
    q) prive della eventuale dichiarazione che attesti il  co-finanziamento da parte di enti pubblici e/o da soggetti privati; 
    r) che prevedano una richiesta di finanziamento finalizzata  all'acquisto ed alla ristrutturazione di immobili; 
    s) che prevedano oneri relativi ad attivita' promozionali  dell'organizzazione proponente non direttamente connesse al progetto  per cui si chiede il finanziamento; 
    t) che prevedano oneri relativi a seminari e convegni non  collegati col progetto; 
    u) che prevedano spese per l'ordinario funzionamento, la gestione  dell'organizzazione, per le attrezzature o ogni altro tipo di spesa  non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto; 
    v) prive della dichiarazione a firma del rappresentante legale da  dove risulti che il progetto non ha gia' beneficiato di altri  finanziamenti, pubblici e/o privati; 
    w) prive della attestazione di eventuali collaborazioni con altre  organizzazioni di volontariato o con enti pubblici e/o soggetti  privati; 
    x) prive della dichiarazione del rappresentante legale nella  quale vengono indicati i soggetti che compongono il gruppo informale,  nonche' le finalita' del gruppo medesimo, il ruolo e/o funzione  svolti nella realizzazione del progetto; 
    y) prive del curriculum dell'organizzazione di volontariato e  degli eventuali partner non istituzionali. 
  6. Commissione di valutazione.
    La valutazione dei progetti ai fini della ammissibilita' al  finanziamento verra' compiuta da una commissione nominata con decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito  l'Osservatorio nazionale per il volontariato. 
    La commissione sara' composta da quattro membri dell'Osservatorio,  da due esperti, scelti fra persone di particolare e comprovata  esperienza maturata nell'ambito della valutazione all'interno del  mondo del volontariato e del terzo settore e/o fra docenti  universitari in materie afferenti alle politiche sociali, da un  componente del servizio volontariato della Direzione generale per il  volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili;  tutti con diritto di voto. 
    I progetti verranno valutati secondo i criteri contenuti nella  presente direttiva (allegato 4), ad insindacabile giudizio della  commissione. 
    La commissione provvedera' alla stesura della graduatoria finale  che verra' approvata dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.
    La graduatoria verra' pubblicata sul sito internet del Ministero  del lavoro e delle politiche sociali ( www.welfare.gov.it).
    Tale  pubblicazione esplica gli effetti della piena conoscenza nei  confronti di tutti gli istanti circa l'esito dei progetti.
    Verra'  comunque data comunicazione alle organizzazioni di volontariato i cui  progetti siano stati ammessi al finanziamento. 
  7. Progetti ammessi al finanziamento. 
    Alle organizzazioni di volontariato il cui progetto sia stato  dichiarato ammissibile al finanziamento sara' richiesta la stipula di  una convenzione dalla quale risulti l'impegno a realizzare il  progetto nei tempi e nei modi previsti dalla presente direttiva, con  l'indicazione della data di inizio del progetto e della sua durata. 
    Suddetta convenzione, in triplice copia, verra' inviata dal servizio  volontariato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  insieme alla comunicazione di ammissione al finanziamento. 
    Le organizzazioni di volontariato ammesse al finanziamento  dovranno, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento  della comunicazione da parte del Ministero, inviare a mezzo  raccomandata con ricevuta di ritorno la seguente documentazione  (fara' fede il timbro postale di invio): 
    composizione attuale dell'organo rappresentativo; 
    convenzione firmata dal rappresentante legale dell'organizzazione  di volontariato (in triplice copia); 
    certificato penale e certificato relativo a eventuali carichi  pendenti del rappresentante legale dell'organizzazione che presenta  la domanda; ovvero dichiarazione sostitutiva in cui il legale  rappresentante affermi di non aver riportato condanne penali e di non  essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in  corso; 
    bilancio consuntivo 2002; 
    bilancio preventivo 2003 in caso sia previsto dallo statuto; 
    codice fiscale dell'organizzazione; 
    estremi del conto corrente bancario (codice CAB e ABI) o di altra  forma per l'accreditamento della somma concessa. 
    La documentazione dovra' essere inviata a: «Osservatorio nazionale  per il volontariato - Servizio volontariato - Direzione generale per  il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili -  Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le  politiche sociali e previdenziali - via Fornovo n. 8, palazzina A -  00192 Roma», e recare sulla busta la dizione «Progetto sperimentale  ammesso direttiva 2003».
    La domanda puo' essere, altresi', presentata  a mano, entro le ore 12 del sessantesimo giorno, presso il servizio  volontariato al medesimo indirizzo. 
    Il mancato invio o l'invio anche parziale della documentazione  richiesta entro il termine comportera' la decadenza dal diritto al  finanziamento. In entrambi i casi citati, subentrera' nel diritto al  finanziamento il progetto immediatamente successivo nella graduatoria  di quelli dichiarati ammissibili dalla commissione di valutazione. 
  8. Monitoraggio in itinere. 
    Il servizio volontariato del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali potra' sottoporre i progetti ammessi al finanziamento a  verifiche nel corso della realizzazione, nonche' ad una valutazione  finale circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel  progetto. 
    Le organizzazioni di volontariato ammesse al finanziamento sono  tenute ad inviare, a partire dalla data di inizio del progetto  stesso, una relazione, con cadenza semestrale, sullo stato di  avanzamento del progetto accompagnata da un prospetto riepilogativo  delle spese sostenute nel semestre di riferimento. 
    In caso di accertamento di motivi che inducano a ritenere non  realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso dei fondi  erogati non conforme alle finalita' della presente direttiva,  l'ufficio competente potra', in qualsiasi momento, disporre  l'interruzione del finanziamento e chiedere la restituzione delle  somme gia' versate. 
  9. Modalita' di erogazione del finanziamento e certificazione  esterna. 
    Il finanziamento verra' ripartito ed erogato in due fasi: 
    una quota pari al 70% dell'importo complessivo finanziato verra'  versata a seguito della verifica della documentazione di cui al  punto 7, e comunque successivamente alla registrazione dei competenti  organi di controllo delle convenzioni tra il Ministero del lavoro e  delle politiche sociali e l'associazione beneficiaria; 
    una quota pari al restante 30% verra' versata al termine della  realizzazione del progetto e a seguito della presentazione, da parte  dell'organizzazione beneficiaria, di una dettagliata relazione finale  illustrativa dei risultati conseguiti e delle spese sostenute per  l'intero progetto corredate delle relative fatture e/o giustificativi  di spesa in copia conforme all'originale.
    Le associazioni  beneficiarie dovranno produrre, in sede di rendicontazione finale,  una relazione effettuata da un certificatore esterno, iscritto  all'albo dei revisori dei conti da almeno tre anni, che attesti la  conformita' (o meno) dei giustificativi prodotti alle regole di  rendicontazione previste per i progetti e le iniziative.
    Il costo  della suddetta relazione e' ammissibile ai fini del costo totale del  progetto. 
  10. Fideiussione. 
    Le associazioni beneficiarie dei finanziamenti dovranno stipulare  apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia  dell'anticipo percepito (pari al 70% del finanziamento ministeriale  al progetto).
    La fideiussione, che costituisce costo imputabile al  progetto, deve essere presentata prima della stipula della  convenzione col Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  costituisce condizione necessaria al fine della stipula della  convenzione stessa.
    La suddetta fideiussione dovra' contenere la clausola della  rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la  clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte  dell'amministrazione che rilevi a carico della associazione  inadempienze nella realizzazione del progetto o dell'iniziativa o  rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente dai  giustificativi prodotti.
    La fideiussione o la polizza dovranno contenere l'esplicita  dichiarazione che esse rimangono valide fino all'ultimazione di tutte  le prestazioni contenute nel progetto e, comunque, fino al rilascio  di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione.
  11. Mancata realizzazione del progetto. 
    In caso di mancata realizzazione dell'intero progetto,  l'associazione dovra' provvedere alla restituzione del contributo o  degli acconti di contributo percepiti. 
    In caso di mancata realizzazione di parte del progetto,  l'associazione dovra' provvedere alla restituzione della somma degli  acconti corrispondente alla parte del progetto approvato la cui  utilizzazione non e' documentata. 


Roma, 1° agosto 2003 

Il Ministro: Maroni 

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2003 

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla  persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 363