IL PRESIDENTE
del Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
88 del 15 aprile 1991, concernente «Azioni positive per la realizzazione della
parità uomo-donna nel lavoro»;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2000, concernente «Disciplina dell'attività
delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di
azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
Visto in particolare l'art. 7, primo comma, sostitutivo dell'art.2, primo comma,
della legge 10 aprile 1991, n. 125, nel quale si prevede che a partire dal 1°
ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno i datori di lavoro pubblici e
privati, i centri di formazione
professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali
nazionali e territoriali, possono richiedere al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o
parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni
positive;
Visto l'art. 7, secondo comma del suddetto decreto legislativo, che modifica
l'art. 6, primo comma, lettera c), della legge citata, nel quale si stabilisce
che il Comitato formuli entro il 31 maggio di ogni anno un programma obiettivo
nel quale vengano indicate le
tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti
ammessi per le singole tipologie e i criteri di valutazione;
Visto il decreto interministeriale 15 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, concernente «Disciplina delle modalità di
finanziamento dei progetti di azioni positive per
la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125»;
Considerato che le caratteristiche del programma obiettivo riguardano:
un investimento qualitativo su un numero più limitato di
progetti di azioni positive;
la ripresa di azioni positive all'interno delle aziende e delle
organizzazioni rivolte alle donne entrate in questi ultimi anni nel mondo del
lavoro;
la promozione di azioni positive nell'ambito di interventi di sviluppo locale e
derivanti dalla programmazione negoziata;
Considerato che per quanto riguarda gli aspetti di qualità e la necessaria
ottica di genere e' necessario incidere sui fattori che creano condizioni di
disparità al fine di eliminarli per favorire l'ingresso, la permanenza e
l'avanzamento professionale delle donne
attraverso: azioni di sistema che tengano conto del complesso contesto in cui
le donne agiscono; azioni intensive che continuino nel tempo; azioni innovative
rispetto agli obiettivi che si vogliono perseguire;
Il Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro formula:
per il 2003 il programma-obiettivo «Per la promozione della presenza femminile
nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità all'interno delle
organizzazioni, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di
progetti integrati di rete».
Si tratta di azioni positive che hanno l'obiettivo di:
1) promuovere la presenza delle donne nei ruoli di vertice e decisionali;
2) modificare l'organizzazione del lavoro per promuovere le donne nei livelli,
nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità attraverso l'adozione di
strategie basate sulla valorizzazione delle competenze femminili e sulla
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
3) sperimentare processi di disgregazione delle lavoratrici a tempo parziale
e/o impegnate nei lavori atipici, sia attraverso percorsi formativi
professionalizzanti che comprendano il bilancio
delle competenze, sia con l'introduzione di modelli organizzativi inclusivi;
4) consolidare imprese femminili (titolarità e/o prevalenza femminile nella
compagine societaria) attraverso:
studi di fattibilità per lo sviluppo di nuovi prodotti,
servizi e mercati;
azioni di supervisione, supporto e accompagnamento (secondo la tecnica del mentoring)
al ruolo di imprenditrice;
formazione altamente professionalizzante rivolta alla titolare o alla compagine
societaria;
5) promuovere le pari opportunità attraverso l'attuazione di progetti integrati
concordati da almeno tre soggetti: un'associazione con specializzazione di
genere, un'organizzazione sindacale o datoriale o ordine professionale, un ente
pubblico. Tali progetti
potranno prevedere anche azioni di informazione, sensibilizzazione, diffusione
di buone prassi e strategie di implementazione dell'ottica di genere in tutte
le politiche e tutti i livelli della società(Gender Mainstreaming).
Destinatarie/destinatari delle azioni sono disoccupate/disoccupati,
inoccupate/inoccupati, occupate/occupati,
iscritte/iscritti,associate/associati.
I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro pubblici e privati,le
cooperative e i loro consorzi, i centri di formazione professionale
accreditati, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, le
associazioni di varia natura.
La durata massima dei progetti non potrà essere superiore a ventiquattro mesi.
Nella valutazione dei progetti si terrà conto dei seguenti criteri:
qualità e logica progettuale; congruità economico-finanziaria; efficacia delle
azioni; trasversalità rispetto alle politiche organizzative; capacità di
produrre effetti di sistema; competenze specifiche documentate del personale
impegnato nei progetti (in particolare formatori e mentor), rilevabili dai
curricula allegati; congruità e specificità degli studi di fattibilità;
definizione delle competenze in entrata e in uscita nei processiformativi.
Roma, 21 maggio 2003
Il presidente del comitato: Maroni