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News e comunicati stampa

Monopoli, 11 settembre 2008

Ordine di Servizio nr. 9/2008

Decreto attuativo dell’obbligo di esporre le tabelle per individuare le quantità
di bevande alcoliche sufficienti a determinare il raggiungimento della soglia di ebbrezza

(G.U. 08/09/2008 n.210)

 

Si rammenterà come, a corollario degli interventi sulla prevenzione dei rischi derivanti dalla guida in stato di ebbrezza, l’articolo 6, commi 2 e 4 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modifiche con legge 2 ottobre 2007, n. 160 ha disposto che tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, avrebbero dovuto esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle contenenti la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcoolemica nell’aria alveolare espirata, nonché le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcoolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per
litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro il 4 novembre 2007. Con la circolare 8 ottobre 2007, n. 300/A/1/27773/101/3/3/9, il Ministero aveva precisato che l’obbligo di esporre le tabelle non avrebbe potuto essere considerato effettivo sino all’emanazione del decreto attuativo che ne avrebbe individuato i criteri di realizzazione.

Ora, con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 30 luglio 2008, pubblicato in Gazzetta dell’8 settembre 2008, n. 210, preso atto dell’impossibilità di determinare a priori la quantità di bevanda che determinano il raggiungimento della soglia di ebbrezza definita dal comma 6 dell’articolo 186, per la presenza di molteplici variabili, vengono pubblicate le tabelle previste dall’articolo 6 del decreto legge n. 117/07, ponendo in risalto il valore puramente indicativo dei dati in esse contenuti e disponendo ulteriori istruzioni in merito alle modalità di utilizzo di queste informazioni, anche sottolineando la pericolosità della guida da parte di conducenti con una alcolemia al di sotto dei limiti di legge.

E’ invece rimasto all’esame della Camera un emendamento che avrebbe dovuto disporre l’obbligo di collocare non più tale tipo di informazione per gli avventori, ma, invece, l’indicazione delle conseguenze sanzionatorie in caso di guida sotto l’effetto dell’alcol o delle sostanze vietate. Infatti, da più parti si è evidenziato come la variabilità degli effetti dell’alcol avrebbe potuto non solo rendere inutili queste tabelle ufficiali, ma addirittura si sarebbe corso il rischio di consentirne la strumentalizzazione da parte di chi, sorpreso a guidare in stato di ebbrezza, avesse potuto dimostrare di aver seguito le indicazioni del Ministero della salute.

La prima tabella dell’allegato 1 al decreto 30 luglio 2008 contiene la descrizione degli effetti dell’alcolemia al di sotto dei limiti di legge, distinta da quella degli effetti derivanti dal raggiungimento e dal superamento della soglia limite, con la precisazione che si tratta di dati indicativi e variabili.

L’allegato 2 contiene invece due tabelle, distinte tra uomini e donne, in relazione al peso corporeo, dove sono riportate le quantità espresse in unità alcoliche (bicchiere, lattina, etc.) e non direttamente in centimetri cubici e il relativo livello alcolemico stimato teoricamente a seguito dell’assunzione delle bevande indicate. Anche in questa tabella, assai cautamente e opportunamente, viene precisato che si tratta di dati puramente indicativi.

Infine, l’allegato 3 contiene le indicazioni rivolte ai destinatari dell’obbligo di esporre le tabelle sull’uso delle medesime.

Infine, si rammenta che i medesimi soggetti tenuti all’esposizione delle tabelle, per effetto della modifica apportata al decreto legge n. 117/07 in sede di conversione, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico, senza peraltro indicare gli strumenti da utilizzare. Questa ultima disposizione è vigente dal 4 ottobre 2007 e non necessita di disposizioni di attuazione, salvo dover rilevare che non sono indicate le caratteristiche dello strumento di misurazione dell’alcolemia e cioè non si specifica se debba essere un  etilometro debitamente omologato e sottoposto a revisione annuale, oppure un semplice strumento come i precursori più evoluti in uso agli organi di polizia stradale, che, pur non costituendo prova legale dell’ebbrezza, effettuano un analisi qualitativa e quantitativa dell’alcol nell’aria alveolare espirata, senza tuttavia fornire un dato valido ai fini della determinazione dello stato di ebbrezza.

La violazione dei precetti comporta la chiusura del locale da 7 a 30 giorni secondo valutazione dell’autorità competente, da individuarsi, salvo diversa indicazione, nell’autorità comunale preposta all’applicazione dei provvedimenti di chiusura, sospensione e revoca delle autorizzazioni amministrative.

Di seguito il testo del Decreto e in allegato :

  1. Tabella descrittiva dei principi sintomatici correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica;
  2. Tabella per la stima delle quantità di bevande salcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 g/l.
  3. Indicazioni ai titolari e gestori dei locali per l’uso delle tabelle di cui allegati 1 e 2.

 

Decreto Ministero del lavoro, salute e politiche sociali 30/7/2008 (G.U. 8/9/2008 n. 210)
Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di
sicurezza nella circolazione

Articolo 1

  1. In attuazione dell’art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono approvati i contenuti di cui agli allegati 1 e 2, che fanno parte integrante del presente decreto.
  2. I contenuti di cui agli allegati 1 e 2 sono integralmente riprodotti nelle tabelle di cui all’art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 2 ottobre 2007 n. 160, a cura dei titolari e gestori dei locali nello stesso indicati, per le finalita’ ivi previste.
  3. Nell’allegato 3 sono riportate ulteriori indicazioni di riferimento dirette ai titolari e gestori dei locali.

 

Articolo 2

  1. I titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi modalita’ e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attivita’ di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di cui all’art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge ottobre 2007, n. 160 si adeguano alle disposizioni del presente decreto.
  2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Il presente decreto sara’ inviato ai competenti organi di controllo.


IL DIRIGENTE VI^ AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
(Magg. Dott. Michele Palumbo)

 

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