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Città
di Monopoli
Regolamento
Comunale per l’installazione, la modifica e l’adeguamento delle stazioni radio
base per la telefonia cellulare e servizi similari.
Antenne emittenti radiotelevisive.
Art.
1
(Finalità)
Il presente regolamento comunale disciplina, per la parte che la Legge demanda agli Enti Locali, l’installazione di nuovi impianti, fissi o mobili, per l’emittenza radiofonica, televisiva, telefonica, dei radar, di tutti gli impianti di emittenza per telecomunicazioni e per teleradiodiffusione e comunque di tutti gli impianti e le apparecchiature che comportano esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ad alta frequenza.
Il presente regolamento, inoltre, individua le aree all’interno delle quali è possibile installare tali impianti ovvero rilocalizzare quelli esistenti.
Art.
2
(Campo di applicazione)
Il presente regolamento si applica agli impianti, di cui all’art.1, di potenza inferiore o superiore a 20 watt, che possono comportare l’esposizione a frequenze tra 0 HZ e 300 GHZ, così come definiti dall’art. 2 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dall’art. 2 della legge Regionale 8 marzo 2002, n. 5 e con le modificazioni ed integrazioni introdotte dal Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Art.
3
(Regime autorizzativi)
L’installazione, la modifica e l’adeguamento delle stazioni per la telefonia cellulare e le antenne radiotelevisive, nell’ambito del territorio comunale, sono soggette al permesso di costruzione, se di potenza superiore a 20 watt, o alla denuncia di inizio attività se di potenza uguale o inferiore a 20 watt, nel rispetto del presente regolamento e con la procedura di cui al combinato disposto dell’art. 87 del D.L. 259/03, dell’art. 3, comma 1, lettera e, punto 4, art. 10, dell’art. 22 del D.P.R. 16 giugno 2001, n. 380 e degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. 8 marzo 2002, n.5).
Il permesso di costruzione verrà rilasciato dal Dirigente dell’U.T.C. subordinatamente alla acquisizione preventiva, a cura e spese del richiedente, del parere sanitario dell’A.S.L. BA 5 e dell’A.R.P.A., analoga documentazione dovrà essere allegata alla D.I.A. per gli impianti soggetti a tale denuncia.
Tali pareri dovranno essere richiesti e formulati in conformità alla vigente normativa, sulla base della valutazione dell’esposizione della popolazione al campo elettromagnetico, tenendo conto del valore del fondo elettromagnetico preesistente nel sito scelto e del contributo dovuto al nuovo impianto nelle condizioni di massimo carico di esercizio e di massima potenzialità prevista; il parere dovrà contenere anche la valutazione del rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall’impianto.
Art.
4
(Individuazione
dei siti)
I siti in ambito urbano in cui localizzare gli impianti, tenendo conto dei criteri di salvaguardia della salute pubblica e delle esigenze di funzionalità del servizio, sono stati individuati dal Comune e sono riportati nelle planimetrie allegate al presente regolamento. Con separato provvedimento, si procederà alla individuazione dei siti in ambito extra urbano.
Art.
5
(Catasto Comunale)
Tutte le autorizzazioni concesse dovranno essere riportate, a cura dell’UTC, su una mappa del territorio comunale insieme a una scheda delle caratteristiche dell’impianto, tenuta aggiornata con ogni eventuale modifica, in modo da costituire un catasto comunale degli impianti anch’esso conservato a cura dell’UTC e accessibile alla consultazione, gestito attraverso un sistema informativo geografico.
Art.
6
(Controlli)
Il Comune potrà procedere, senza preavviso, a controlli sui valori del campo elettromagnetico intorno agli impianti esistenti sul territorio e sulla corrispondenza con i dati forniti dal gestore; tali controlli dovranno altresì essere effettuati da struttura da esso incaricata, in base a richiesta motivata di abitanti della zona o di associazioni di tutela.
Art.
7
(Divieti)
In conformità al disposto dell’art. 10 comma 1 della legge regionale, è fatto divieto di installazione di impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido.
E’ inoltre fatto divieto di installazione al di fuori dei siti individuati dal Comune.
Art
8
(Attestazione di Conformità)
Contestualmente alla comunicazione di intervenuta fine dei lavori dovrà essere prodotta da professionista abilitato, diverso da quello che ha sottoscritto la valutazione delle condizioni di sicurezza, allegata alla istanza per l’ottenimento del titolo edilizio, un’attestazione giurata in cui si certifichi che l’impianto, così come realizzato, verificato in condizioni di esercizio, rispetti i limiti prescritti dalla normativa vigente, nonché le caratteristiche prescritte dal Comune, fermo restando che in assenza di suddetta certificazione l’impianto non potrà essere attivato.
Art
9
(Compatibilità)
Tutti gli impianti dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica e monumentale e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia.
Dovrà quindi essere preventivamente acquisito il nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti.
Dovrà essere in genere mitigato, per quanto possibile, l’impatto visivo e dovrà comunque essere assicurata, in sede di localizzazione la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici e architettonici.
In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale all’esercizio della attività di telecomunicazione, per gli impianti da realizzare su proprietà comunali, siano esse aree libere o edifici, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere atto unilaterale di obbligo alla conservazione in buono stato dell’impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché obbligo alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro tre mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l’impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante.
Tale obbligo sarà applicato anche nel caso in cui il concessionario decida autonomamente di disattivare l’impianto ricetrasmittente.
Art.
10
(Adeguamento degli impianti esistenti)
Il Comune, ad integrazione del presente regolamento, come indicato nell’art. 4, procederà all’individuazione dei siti extraurbani in cui localizzare gli impianti.
Al fine di favorire lo spostamento degli impianti esistenti nelle zone individuate dal Comune, l’Amministrazione si impegna a concedere in diritto di superficie aree comunali, ove disponibili ed a ciò utilizzabili, ai soli gestori di impianti già esistenti al momento della entrata in vigore del presente regolamento, per cinque anni a costo zero, con obbligo, successivamente, di concordare un congruo canone di utilizzo, riferito ai prezzi di mercato.
In alternativa ai siti individuati e solo per gli impianti già installati ed operativi alla data di esecutività del presente atto, qualora non vi siano aree pubbliche disponibili, l’Amministrazione Comunale potrà esaminare anche eventuali proposte di altre localizzazioni purché rispondenti ai medesimi criteri con cui sono state individuate le aree di cui all’art. 4, nel rispetto del presente regolamento.
I gestori, entro duecentoquaranta giorni dalla entrata in vigore del regolamento con l’individuazione delle aree, dovranno presentare istanza per l’assegnazione del sito, pena la disattivazione e rimozione dell’impianto.
Il trasferimento dell’impianto nel sito indicato e/o concesso dal Comune dovrà avvenire entro novanta giorni dal rilascio del nuovo permesso di costruzione.
Norma transitoria:
Approvato il Regolamento l’Amministrazione Comunale lo invia a tutti i gestori interessati dando tempo trenta giorni per eventuali osservazioni che, ove ritenute ammissibili, saranno oggetto di una nuova delibera di Consiglio Comunale che le recepisce modificando il regolamento.