Città di Monopoli

URP - Servizi di comunicazione ai cittadini

 

Finanziaria 2006

Informativa Bonus Bebè

Di seguito riportiamo l’informativa pubblicata dal Ministero del Welfare che fornisce le prime indicazioni sui requisiti e le modalità di riscossione del bonus bebè previsto dalla Finanziaria 2006.

www.sogei.it/bonus_2005/informativa_bonus.htm

www.mef.gov.it

 

Il 26 gennaio 2006 è iniziato l’invio delle lettere ai nati nell’anno 2005.

Cos’è il bonus bebè
E’ un assegno di 1.000,00 euro previsto dalla legge finanziaria 2006 (Legge n. 266/2005, articolo 1, commi 331, 332, 333)*.

A chi spetta
A ogni figlio nato o adottato nel 2005.
A ogni secondo o successivo figlio nato nel 2006.
A ogni figlio adottato nel 2006.

E' necessario iscrivere il bambino all'Anagrafe Tributaria richiedendo l'attribuzione del codice fiscale all'Agenzia delle Entrate, ubicata a Monopoli, in via Marsala 72, e aperta al pubblico il lunedì e il mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00.

Dove viene inviata la comunicazione
All’indirizzo di residenza del figlio, così come risulta al Sistema informativo della fiscalità (Anagrafe Tributaria).

Come viene inviata la comunicazione
Per posta prioritaria.

Quando viene inviata la comunicazione
Ai nati nel 2005 a partire dalla fine di gennaio.
Ai nati nel 2006 (secondi o successivi figli) la comunicazione verrà inviata successivamente, non appena concluse le necessarie operazioni di controllo con le anagrafi comunali.

Cosa contiene la comunicazione
1. La lettera che riporta l’indicazione dell’ufficio postale presso cui è possibile riscuotere la somma e del periodo (dal giorno x al giorno y) utile per la riscossione.
2. Il modello di autocertificazione da presentare, debitamente compilato, all’atto della riscossione all’ufficio postale.

Dove riscuotere l’assegno
All’ufficio postale indicato nella lettera.

Quando riscuotere l’assegno
Entro il periodo indicato nella lettera.
Per i nati nel 2005, oggetto del primo invio della comunicazione, il periodo di riscossione è dal 15 febbraio al 29 aprile.
Trascorso il periodo utile per la riscossione, l’interessato dovrà recarsi presso la Direzione provinciale del Ministero dell’economia e delle finanze competente per territorio (l’elenco delle Direzioni provinciali è disponibile sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze all’indirizzo www.mef.gov.it/dag), ovvero interpellare il Call Center (numero verde 800.863.223).

Chi può riscuotere l’assegno
Chi esercita la potestà genitoriale sul figlio (generalmente un genitore).

Per poter riscuotere il bonus occorre:
• essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
• essere residente in Italia;
• appartenere ad un nucleo familiare con un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro.
Il nucleo familiare e il reddito complessivo si riferiscono all’anno d’imposta 2004, per i figli nati o adottati nel 2005, all’anno d’imposta 2005 per i figli nati o adottati nel 2006.
Per nucleo familiare si intende quello costituito dai familiari fiscalmente a carico nonché dal coniuge, anche se non a carico.

Quali documenti deve presentare il soggetto che esercita la potestà genitoriale
1. il modello di autocertificazione, debitamente compilato e sottoscritto;
2. un proprio valido documento d’identità;
3. la propria Tessera sanitaria o il tesserino di codice fiscale;
4. la Tessera sanitaria o il tesserino di codice fiscale del figlio.

In alternativa, per i documenti di cui al punto 3. e 4., si può presentare il sostitutivo cartaceo del codice fiscale rilasciato dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.

Com’è fatta l’autocertificazione
Il modulo è costituito da tre sezioni, che riportano rispettivamente:
• i dati identificativi di chi riscuote;
• i dati identificativi del figlio;
• i codici fiscali degli altri componenti il nucleo familiare (il codice fiscale di chi riscuote e quello del figlio non vanno riportati in questa sezione).
Il modulo riporta già prestampati i dati identificativi del figlio titolare dell’assegno.
Il soggetto che riscuote deve compilare la prima sezione del modulo, contenente i propri dati identificativi, e l’ultima sezione, contenente i codici fiscali dei componenti il proprio nucleo familiare.
Qualora il modulo sia stato compilato in maniera erronea, ovvero risulti danneggiato, può essere utilizzato un modulo in bianco [formato .pdf - 126kb].
Il modulo va compilato in tutte le sezioni e deve riportare, in testa, il numero della comunicazione ed il numero di frazionario contenuti nella lettera ricevuta.
Il modulo è valido solo per i figli nati o adottati nel 2005. Successivamente verrà reso disponibile il modulo per i figli nati o adottati nel 2006.

SERVIZIO ON-LINE
Il servizio on-line a disposizione dell’utente consente di:
• richiedere informazioni sullo stato della propria comunicazione;
• richiedere una nuova emissione della comunicazione;
• richiedere il bonus bebè per i figli adottati.

ACCEDI AL SERVIZIO

Per ulteriori informazioni contattare il Call Center
Numero Verde 800.863.223
Dall’estero +39 06 50724073

 

*Legge n. 266/2005 - Finanziaria 2006 [formato .pdf - 196 kb]

Art. 1

Comma 330. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l’anno 2006, destinata alle finalità previste ai sensi della presente legge.

Comma 331. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell’anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.

Comma 332. Il medesimo assegno di cui al comma 331 è concesso per ogni figlio nato nell’anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.

Comma 333. Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell’ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi con riferimento all’assegno di cui al comma 331 e, previa verifica dell’ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione con riferimento all’assegno di cui al comma 332. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall’esercente la potestà sui figli di cui ai commi 331 e 332, semprechè residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno 2004 ai fini dell’assegno di cui al comma 331 e all’anno 2005 ai fini dell’assegno di cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare s’intende quello di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall’esercente la potestà, all’atto della riscossione dell’assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, da verificare da parte dell’Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente. Per l’attuazione del presente comma il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale di SOGEI Spa (www.sogei.it).

Comma 334. Per le finalità di cui ai commi da 331 a 333 è autorizzata la spesa di 696 milioni di euro per l’anno 2006.

Comma 335. Limitatamente al periodo d’imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Comma 336. Per l’anno 2006 è istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, agli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti all’acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:
a) siano di età non superiore a 35 anni;
b) dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 euro;
c) possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
 

 

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