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Nel dicembre scorso la FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap – con il supporto tecnico di HandyLex.org – ha posto al Ministro dell’economia e delle finanze un quesito per avere chiarimenti su una grave preoccupazione relativamente al bonus per le famiglie e i non autosufficienti previsto dal decreto legge 185/2008 (convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009). Unitamente al quesito la FISH chiedeva una doverosa revisione del decreto legge al momento della conversione, modificazione poi non intervenuta.
I dubbi riguardavano le persone disabili titolari di sole provvidenze economiche assistenziali, unici componenti del nucleo familiare ed altre disequità relative agli stessi disabili.
Scriveva la FISH: “Rileviamo nel testo e nelle successive interpretazioni dell’Agenzia delle entrate alcune profonde disequità di trattamento fra persone con i medesimi disagi economici, in particolare per ciò che riguarda le persone con disabilità.
Il decreto non tiene in considerazione il disagio economico dei nuclei composti da una sola persona nel caso il suo reddito non derivi da pensione. Ciò è particolarmente grave quando si tratti un persona con grave disabilità che, anche con un reddito inferiore ai 15mila euro annui, non può richiedere alcun bonus. Stando alla lettura delle istruzioni impartite dall’Agenzia delle Entrate, la persona sola con handicap grave, non può nemmeno richiedere la “maggiorazione” a 1000 euro, in quanto l’handicap non viene preso in considerazione se interessa direttamente il richiedente.
Altro elemento di grave discriminazione riguarda i nuclei in cui sia presente un familiare portatore di handicap. Secondo il comma 3, lettera g dell’articolo 1 del decreto citato, spetterebbe un bonus pari a 1000 euro, “per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.”
Superfluo, crediamo, rammentare che il comma 1 dell’articolo 12 del TUIR contempla il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi.
Al contrario l’Agenzia delle entrate testualmente precisa: “euro 1.000,00 per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00”.
Viene così limitata la “maggiorazione” a 1000 euro ai soli casi in cui vi sia un figlio con handicap grave a carico fiscale. Restano escluse dal beneficio le famiglie in cui il “portatore di handicap” grave sia la moglie, il marito, il genitore, o lo stesso richiedente. Si tratta di una forzatura evidente ed ingiustificata di quanto espresso dallo stesso Governo.”
Il Gabinetto del Ministro ha risposto con propria nota del 2 marzo 2009, confermando tutte le interpretazioni negative della FISH.
In sintesi ecco il senso della risposta.:
Secca la prima reazione di Pietro Barbieri, presidente della FISH: “Nessuna sorpresa, purtroppo, ma l’ennesima riprova di una profonda disequità che colpisce le persone che più hanno necessità di un supporto economico che comunque non è certo risolvibile con l’elemosina prevista dal bonus o dalla social card. Una politica ancor più inquietante perché assunta in concomitanza con la ratifica, da parte dello stesso Parlamento della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità”.
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