Città di Monopoli
URP - Servizi di comunicazione ai cittadini

Ripartizione VI
Polizia Municipale – Ufficio Ecologia e Ambiente


ORDINANZA N. 178 

Prot.n.24903

 

ORDINANZA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI RINVENIENTI DA ATTIVITA’ MERCATALE

IL DIRIGENTE

RITENUTO necessario adottare apposito provvedimento che stabilisca specifiche disposizioni per il conferimento separato dei rifiuti di imballaggio di cartone, di legno e dei rifiuti organici da parte di tutte le attività mercatali;

TENUTO CONTO della necessità di utilizzare un sistema efficace per la raccolta differenziata dei cartoni, del legno e della frazione organica per migliorare la qualità del servizio, dell’ambiente cittadino e raggiungere percentuali di raccolta fissati per legge;

CONSIDERATA anche la particolare qualificazione storico turistica del Comune di Monopoli, da cui deriva maggiore onere di tutela delle esigenze di igiene pubblica e di decoro da assicurare alla Città;

CONSTATATA altresì la necessità di adottare un provvedimento così finalizzato e più specifico rispetto alla precedente e più generale ordinanza n°14/2006 Reg. Ord. prot.n.3512 del 09.02.2006;

CONSIDERATA la opportunità di provvedere in tal senso, anche al fine di meglio precisare, qualificare e supportare le finalità del Progetto tecnico e del Capitolato d’Appalto dei servizi ecologici in corso di validità;

VALUTATO di dover rivedere e specificare le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti di cartone, di legno e della frazione organica prodotti dalle attività di vendita degli ambulanti che frequentano i mercati giornaliero e settimanale, al fine di recuperare detto materiale e di conseguenza risparmiare risorse, oltre che al fine della tutela ecologica ed ambientale già in premessa;

VISTO l’ultimo D.Lgs. N°152 del 03 aprile 2006 che regola la materia dei rifiuti e degli imballaggi, in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE;

VISTI, in particolare, l’art.192 del suddetto D.Lgs. n°152/2006, inerente il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo, l’art. 226 dello stesso D.Lgs. che stabilisce il divieto di immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, imballaggi secondari e terziari;

VISTO l’art.107 del D.lvo 267/2000;

VISTO il vigente Capitolato d’Appalto dei Servizi Ecologici; 

RITENUTO DI DOVER PROVVEDERE IN MERITO

V I E T A

Ai commercianti che operano nelle aree mercatali di lasciare imballaggi vari di carta, cartone, legno, plastica o cellophan sparsi sul suolo pubblico in maniera indiscriminata.-

O R D I N A

Ai commercianti del mercato giornaliero agro-alimentare di P.zza XX Settembre e del mercato settimanale di merci varie che occupa P.zza S. Antonio, V.le Rimembranze e Via V. Veneto (agroalimentare), e di quanti altri ovunque ubicati in questo territorio comunale, il conferimento separato dei rifiuti rinvenienti dalle attività mercatali secondo le modalità di seguito riportate:
1) I RIFIUTI PROVENIENTI DALL’ ATTIVITA’ DEI MERCATI AGRO-ALIMENTARI devono essere conferiti per tipologia di rifiuto negli appositi vasconi scarrabili, messi a disposizione nell’area mercatale, per la raccolta del cartone, del legno e degli scarti organici di frutta, verdura e pesce;
2) I RIFIUTI PROVENIENTI DALL’ ATTIVITA’ DEI MERCATI DI MERCI VARIE devono essere divisi per tipologia: il cartone compattato e accatastato, il cellophan raccolto in bustoni legati; a fine attività ciascun ambulante dovrà conferirli ordinatamente nella propria piazzola di vendita.

 

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Salvo quanto disposto dal nuovo D.lgs. 152/2006 e dalle vigenti leggi in materia, ai trasgressori che non si atterranno a quanto stabilito dal presente provvedimento, verrà applicata una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00. Dall’accertamento della violazione consegue l’applicazione della sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell’obbligato in solido.

DISPOSIZIONI FINALI

Vengono integralmente revocate le precedenti ordinanze.-
Contro la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio, ricorso al competente TAR Puglia.
La presente Ordinanza viene pubblicata sul sito Internet del Comune di Monopoli per la massima diffusione/conoscenza al pubblico.
La Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia, ai quali viene notificata in copia, sono incaricati per la esecuzione della presente Ordinanza.
Dalla residenza Municipale, 27.10.2006


IL DIRIGENTE INC. VI^ RIP.
(Dott. Antonio LONIGRO)