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Come si ricorderà la normativa vigente (art. 42 del Decreto legislativo 151/2001) prevede l’opportunità per i genitori di persone con handicap grave di fruire di due anni di congedo retribuito, anche frazionabile. Una opportunità che si aggiunge, pur in modo alternativo, a quella dei tre giorni di permesso mensile retribuito.
La norma originaria prevede che tale congedo di due anni spetta anche ai fratelli o alle sorelle delle persone con handicap grave certificato, dopo la scomparsa di entrambi i genitori.
La Corte Costituzionale è già intervenuta su tale agevolazione con la Sentenza 233/2005 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quell’articolo (il 42, appunto, del D. lgs 151/2001) nella parte in cui prevedeva che per la concessione del congedo ai fratelli o alle sorelle entrambi i genitori dovessero essere deceduti.
La Corte decretava che il congedo doveva essere concesso, ai fratelli o alle sorelle conviventi con il disabile, anche nel caso in cui i genitori fossero totalmente inabili.
Ora, con sentenza 158 del 18 aprile 2007 (depositata l’8 maggio), la Corte Costituzionale si esprime ancora su un’altra eccezione di legittimità costituzionale, sempre dell’articolo 42, su un aspetto di impatto molto superiore: la concessione del congedo al coniuge lavoratore di una persona con handicap grave.
La norma, come noto, esclude questa opportunità: il coniuge non può fruire dei due anni di congedo retribuito e la Corte censura in modo nettissimo questa esclusione.
Afferma la Corte: La norma censurata (…) esclude attualmente dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito il coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell’ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433 cod. civ.) all’adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte; obblighi che l’ordinamento fa derivare dal matrimonio. Ciò implica, come risultato, un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine.
Con queste premesse, viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi retribuiti anche al coniuge della persona con handicap grave. D’ora in poi i congedi dovranno essere concessi anche al coniuge.
Si tratta di una Sentenza con conseguenze di notevole impatto.
Si tratta ora di attendere le istruzioni operative degli istituti previdenziali (INPS, INPDAP ecc.) che si ritiene verranno diramate a breve.
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