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Bonus straordinario per le famiglie

 

Giornali e TV nei giorni scorsi hanno dato ampio risalto alla conferenza stampa in cui il Governo ha annunciato misure anticrisi e, in particolare, il bonus straordinario per le famiglie meno abbienti.
Questo annuncio è stato formalizzato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (29 novembre) del
decreto-legge 185/2008 che ora il Parlamento è chiamato a convertire in legge (con eventuali modificazioni) entro 60 giorni.
Gran parte dei contenuti del decreto-legge sono comunque già operativi ed applicabili, in particolare quelli che riguardano la concessione dei bonus alle famiglie.

L’articolo in questione è il primo che reca: “Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza”. In effetti, il termine “non autosufficienza” ricorre solo nel titolo. Nel corpo dell’articolo si parla genericamente di handicap.


Il testo, a tratti ambiguo, riserva ancora molti dubbi interpretativi di non poco conto.

A quanto ammonta il bonus

Il bonus è una misura straordinaria, quindi verrà erogato una volta sola. Inoltre è previsto un solo bonus per nucleo familiare.
Inoltre non è concesso ai “single” a meno che non siano pensionati e con reddito da pensione.
Il valore del bonus una tantum è variabile a seconda dei redditi dell’intero nucleo e della composizione dello stesso.
- 200 euro, per il nucleo con unico componente e reddito da pensione non superiore a 15 mila euro.
- 300 euro, per il nucleo familiare di due persone e reddito non superiore a 17 mila euro.
- 450 euro, per il nucleo familiare di tre persone e reddito non superiore a 17 mila euro.
- 500 euro, per il nucleo familiare di quattro persone e reddito non superiore a 20 mila euro.
- 600 euro, per il nucleo familiare di cinque persone e reddito non superiore a 20 mila euro.
- 1.000 euro, per il nucleo familiare di oltre cinque persone e reddito non superiore a 20 mila euro.
- 1.000 euro, per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap e reddito non superiore a 35mila euro.
Non è chiaro se, nel caso di un nucleo con un solo componente ma portatore di handicap, spetti un bonus pari a 1000 euro oppure a 200.
La norma, inoltre, non reca definizioni o restrizioni circa il concetto di handicap. Non precisa nemmeno il riferimento alla Legge 104/1992, articolo 3. Pertanto, ancora più che per le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, DPR 22 dicembre 1986, n. 917), l’indicazione del Legislatore è piuttosto ampia: non viene richiesta la gravità dell’handicap né certificazione di non autosufficienza.
Il bonus straordinario non sarà computato né ai fini fiscali né a quelli previdenziali e assistenziali. Nella sostanza non occorre riportarlo nella denuncia dei redditi.

Come si calcola il reddito

Il decreto-legge precisa quali sono i redditi da tenere in considerazione per individuare il diritto al bonus e il suo ammontare.
Diversamente dalla Social Card, in questo caso non si fa riferimento all’ISEE (indicatore di situazione economica equivalente), ma alla mera somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, cioè del richiedente e degli altri familiari. Più precisamente vanno sommati esclusivamente i seguenti redditi:
- da lavoro dipendente
- da pensione (anzianità, vecchiaia)
- redditi assimilati a lavoro dipendente (es. contratti a progetto)
- lavoro autonomo occasionale svolto da soggetti a carico di chi richiede il bonus o del coniuge non a carico
- redditi fondiari ma soltanto se percepiti insieme agli altri redditi ammessi e, comunque, di importo non superiore a 2.500 euro.

Dalla lettura della norma non è chiaro come debbano essere considerati i redditi da lavoro autonomo, visto che non sono contemplati fra quelli da sommare. Stando all’analisi letterale, chi gode di un reddito, anche basso, da lavoro autonomo sarebbe escluso dal bonus.
Non vengono ovviamente computate le provvidenze economiche per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che, come noto, sono escluse da imposizione IRPEF.

Quale nucleo familiare?

Il nucleo familiare cui far riferimento è lo stesso previsto dall’articolo 12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e cioè, oltre al richiedente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi. Di tutte queste persone, vanno sommati tutti i relativi redditi complessivi.

Redditi e nucleo di che anno?

I richiedenti il bonus possono scegliere se riferirsi al reddito e alla composizione del nucleo familiare del 2007 o a quella del 2008.
Può essere un vantaggio nel caso in cui nell’anno precedente il nucleo fosse più numeroso e i redditi inferiori.
Nel caso si scelga il 2007 come anno di riferimento la domanda va presentata entro il 31 gennaio 2009.
Nel caso si scelga il 2008 come anno di riferimento la domanda va presentata entro il 31 marzo 2009.

A chi presentare la richiesta?

La domanda va redatta su un modulo che sarà predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Il modulo debitamente compilato va presentato al sostituto d’imposta e cioè al datore di lavoro o all’ente previdenziale pensionistico.
Se si sceglie come anno di riferimento il 2007, il termine ultimo è il 31 gennaio 2009. È il 31 marzo 2009, se l’anno prescelto è il 2008.
Il decreto-legge non è chiaro sulle procedure che debbono seguire i titolari di sole provvidenze economiche assistenziali (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e titolari di assegno sociale), visto che di fatto non esiste un sostituto d’imposta, ma un ente erogatore (INPS).

Come avviene il pagamento?

Il pagamento del bonus è a cura del sostituto d’imposta (datore di lavoro, amministrazione pubblica, ente pensionistico).
Il sostituto d’imposta per pagare il bonus usa le ritenute e i contributi che abitualmente trattiene sugli stipendi o sulle pensioni e che nel mese successivo versa agli enti previdenziali.
Il decreto-legge stabilisce che il sostituto d’imposta effettua i versamenti nei limiti della disponibilità di ritenute e contributi. Se finisce i fondi accantonati, non effettua il pagamento dei bonus. Paga in ordine di presentazione delle domande.
Comunica poi all’Agenzia delle Entrate i dati sui bonus versati e su quelli inevasi.
I pagamenti avvengono entro il mese di febbraio 2009 per i lavoratori dipendenti ed entro il mese di marzo per i pensionati.
Chi rimane escluso può presentare una nuova domanda all’Agenzia delle Entrate, appoggiandosi eventualmente ad un CAAF (Centro autorizzato di assistenza fiscale), entro il 31 marzo, oppure far valere il beneficio in occasione della denuncia dei redditi del 2008.

Per coloro che assumono a riferimento il nucleo familiare e i redditi 2008, il termine è il 31 marzo 2009. Il sostituto d’imposta pagherà il bonus entro aprile 2009 per i lavoratori ed entro maggio 2009 per i pensionati.
Se il bonus non viene erogato attraverso il sostituto, la domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno a meno che non si tratti di contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nel qual caso la domanda va anticipata alla presentazione della denuncia stessa.

Anche in questo caso il Legislatore non ha precisato i tempi e le modalità di richiesta e di pagamento del bonus nel caso di invalidi o pensionati sociali titolari di sole prestazioni pensionistiche assistenziali.

Verosimilmente alcuni chiarimenti avverranno al momento della formalizzazione del modello di domanda da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

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