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Assegno agli invalidi parziali: messaggio INPS
Come già riportato dal nostro servizio la Legge 247/2007 ha fissato alcune innovazioni rispetto all'assegno agli invalidi parziali. Ci ripetiamo in premessa.
L'assegno mensile di assistenza (pari a 246,73 euro mensili nel 2008) spetta agli invalidi civili con una percentuale di invalidità riconosciuta superiore al 74% e che non superino un reddito personale lordo pari a 4.238,26 euro annui.
La norma istitutiva (Legge 118/1971) prevedeva come ulteriore condizione che queste persone fossero incollocate al lavoro. Una disposizione del 1996 (Legge 662, articolo 1, comma 249) impone che annualmente i titolari di assegno mensile di assistenza presentino una dichiarazione in cui confermano l'iscrizione alle liste di collocamento.
La nuova norma (articolo 1, commi 35 e 36) ha abrogato quest'ultimo obbligo e ha modificato la norma istitutiva del 1971. La condizione non è quindi più di essere incollocati a lavoro, ma di non svolgere attività lavorativa. Questa condizione va autocertificata annualmente all'INPS.
La disposizione, che appare come una semplificazione amministrativa, in realtà può riservare una spiacevole sorpresa per alcune persone che attualmente percepiscono l'assegno.
In effetti l'iscrizione alle liste di collocamento è possibile anche svolgendo una attività lavorativa minima (poche ore alla settimana). Ci riferiamo a quanto indicato dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 181/2000 (modificato dal Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297). L'articolo 4, comma 1 lettera a) ammette che si possa conservare lo stato di disoccupazione anche nel caso si svolga un'attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (poco più di 6.000 euro annui).
Pertanto l'invalido parziale che svolgeva un'attività lavorativa minima con un reddito comunque inferiore al limite previsto (4.238,26 euro annui), poteva conservare l'iscrizione alle liste di collocamento e continuare a percepire l'assegno di assistenza.
Dopo l'approvazione della Legge 247/2007, dovendo dichiarare di non svolgere alcuna attività lavorativa, quell'invalido parziale non potrà più percepire l'assegno mensile di assistenza.
Sin qui l'analisi letterale della norma.
A fronte di un diffuso disorientamento l'INPS, l'istituto preposto all'erogazione delle provvidenze agli invalidi civili (la concessione spetta ancora alle Regioni e alla Province autonome), ha diramato un proprio messaggio interno (n. 3043 del 6 febbraio 2008).
Pur nell'apprezzabile intento di compensare gli effetti negativi prodotti dal Legislatore, cui abbiamo cennato sopra, l'INPS ha prodotto delle indicazioni di dubbia legittimità e, in alcuni passaggi, piuttosto scombiccherate. Ne diamo comunque notizia pur ipotizzando realisticamente che quel messaggio verrà rivisto molto presto.
L'INPS ampliando, senza alcun supporto normativo, quanto previsto dal Legislatore precisa che l'assegno mensile di assistenza spetta - oltre che agli invalidi parziali che non lavorano - anche:
1) ai disabili inseriti al lavoro tramite le convenzioni previste dalla Legge 68/1999 a condizione che non percepiscano un reddito superiore a quello esente da imposizione (circa 6500 euro annui). Non è dato sapere dove tragga fondamento questa indicazione visto che il limite fissato per l'assegno mensile è comunque di 4.238,26 euro annui.
2) ai disabili iscritti alle liste di collocamento che pur lavorano svolgendo quell'attività lavorativa minima di cui abbiamo parlato più sopra.
Un'ulteriore indicazione - che lascia assai perplessi - riguarda le condizioni reddituali per la concessione dell'assegno mensile di assistenza. A parere dell'INPS l'assegno di cui trattasi è corrisposto con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione d'inabilità, dall'articolo 12 della predetta legge n. 118/1971; pertanto, il reddito da considerare come limite per l'erogazione della prestazione è pari a quello previsto per la pensione sociale.
Il riferimento alla pensione sociale verosimilmente è un errore di digitazione (non ha nessuna attinenza) in luogo di pensione di inabilità, definita appunto dall'articolo 12 della Legge 118/1971. Se così è, il limite reddituale annuo per percepire l'assegno mensile di assistenza non sarebbe più di 4.238,26 euro annui ma di 14.466,67 annui. Un netto vantaggio per molti disabili, ma purtroppo non è affatto quanto previsto dal Legislatore.
L'INPS è, verosimilmente, incorso nel fraintendimento leggendo solo il nuovo testo dell'articolo 13, quello appunto modificato e relativo all'assegno mensile di assistenza: è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.
Il testo precedente recitava: è concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di lire 12.000 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente.
Nulla è cambiato, quindi, rispetto ai limiti reddituali. Se fosse vera la tesi dell'INPS avrebbe valore reotrattivo, ma così non è.
È probabile che gli enti concessori delle provvidenze economiche, viste le improbabili indicazioni dell'INPS, non ne assumano le indicazioni.
Va tuttavia ricordato che entro il 31 marzo gli invalidi civili parziali devono inviare all'INPS una dichiarazione in cui certificano di non svolgere attività lavorativa. Si consiglia gli interessati di attendere qualche settimana in attesa di eventuali novità.
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