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Decreto anticrisi: abrogate le decurtazioni su malattia e permessi 104

Il Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 178, il cosiddetto decreto anticrisi, contiene una novità positiva per i dipendenti pubblici i quali, dallo scorso anno, vedevano la loro retribuzione ridotta in occasione delle assenze per malattia o per permessi per assistenza a familiari con disabilità (Legge 104/1992).

Premessa

Queste restrizioni erano contenute nella Legge 6 agosto 2008 , n. 133 di conversione del Decreto-legge 112/2008, che, all’articolo 71 disciplinava appunto le assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, potenziando i controlli e introducendo elementi di disincentivo economico.
Su quest’ultimo aspetto è necessario premettere che nel comparto pubblico esistono dei “fondi per la contrattazione integrativa” che possono essere usati distribuendo ai dipendenti somme che assumono la valenza di incentivi, premi o altre denominazioni. Hanno spesso una valenza anche significativa nella retribuzione finale dei dipendenti pubblici.
Obiettivo dell’articolo 71 della Legge 133/2008: impedire che le amministrazioni pubbliche possano considerare l’assenza dal servizio come presenza ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.
La disposizione riguardava, in generale, tutte le assenze, con esclusione delle assenze esplicitamente individuate e cioè per maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e paternità, permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i dipendenti portatori di handicap grave i permessi di cui all'articolo 33, commi 6 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Erano, invece, considerate assenze, ad esempio, il congedo retribuito di due anni (anche frazionato) previsto dall'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per l'assistenza ai figli con grave handicap, ai fratelli o le sorelle e ai genitori conviventi, o al coniuge e i permessi lavorativi ex articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (commi 1, 2 e 3) cioè quelli che spettano ai genitori, ai parenti e agli affini delle persone con handicap grave.
I lavoratori del comparto pubblico che in questi mesi hanno usufruito di questi permessi o che sono stati assenti per malattia hanno avuto una retribuzione inferiore.

Abrogazioni e novità

Il comma 24 dell’articolo 17 del Decreto-legge 178/2009 ha abrogato interamente il comma (5 dell’articolo 71) che prevedeva quelle restrizioni nella retribuzione.
Il nuovo testo precisa tuttavia che questa nuova disciplina non ha valore retroattivo, ma solo a partire dall’entrata in vigore della norma.
Il Decreto-legge 178 è entrato in vigore – come di prassi e come precisato nell’ultimo articolo del decreto stesso - il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e cioè il 1 luglio 2009.
Ora il Decreto passa all’esame delle Camere che hanno tempo 60 giorni per la conversione. In sede di conversione potranno esservi delle modifiche. Trascorsi 60 senza che il testo sia approvato, il Decreto, con le disposizioni contenute, decade.
Altre novità contenute nello stesso articolo 17 riguardano i controlli. Vengono abrogate le fasce orarie (dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi) delle visite “fiscali” previste dall'articolo 71 della Legge 133/2008.
Le certificazioni mediche, relative alla malattia, potranno essere rilasciate non solo da medici di struttura pubblica, ma anche da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, modifica resasi necessaria dall’evidente sovraccarico per le Aziende Usl.
Infine il Decreto precisa che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.
Come si può immaginare le visite di controllo hanno un costo significativo per le Aziende Usl, tanto che il comma successivo “rassicura” che in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale sarà individuata una quota per finanziare al meglio questi controlli. Il costo è stimato in 9,1 milioni di euro l’anno.

 

DECRETO LEGGE 1 LUGLIO 2009

 

Testo risultante dell’articolo 71 della Legge 6 agosto 2008 , n. 133 dopo le modifiche intervenute con Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 178.

 

 

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