Sportello D Informadisabili |
Bonus straordinario: nuova circolare dell’Agenzia delle entrate
Nei giorni scorsi, in un’audizione alla Camera, su interrogazione parlamentare, il Governo ha rassicurato circa la soluzione imminente di alcune sperequazioni relative all’erogazione del bonus per le famiglie, con riferimento alle persone con disabilità.
Avevamo segnalato tali disequità in una nota precedente. Fra tutte, quella più rilevante, riguardava la mancata concessione del bonus, nel caso ad essere disabile fosse il richiedente stesso.
Il Ministro Tremonti aveva annunciato una specifica e risolutiva Circolare dell’Agenzia delle entrate che, in effetti, è stata pubblicata ieri. Circolare 3 febbraio 2009, n. 2/E . La Circolare è tutt’altro che risolutiva e lascia esclusi molti Cittadini, pur disabili e pur in stato di bisogno.
Presentiamo, quindi, di seguito condizioni, modalità ed esclusioni relative al bonus, alla luce delle novità contenute nella nuova Circolare.
Il “Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza” è stato introdotto dal Decreto-legge 185/2008, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L’Agenzia nella Circolare n. 2/2009 chiarisce, implicitamente ed esplicitamente, alcuni dubbi interpretativi sorti dalla lettura della norma e corregge le istruzioni impartite nel precedente Provvedimento del 5 dicembre 2008.
L’aspetto più rilevante riguarda i nuclei familiari in cui sia presente un “componente portatore di handicap”. Come noto il Decreto-legge 185/2008 prevede che, in questi casi, il bonus straordinario sia pari a 1000 euro e che il limite reddituale complessivo del nucleo sia elevato a 35.000 euro.
La Circolare precisa cosa significhi “componente portare con handicap”. Precedentemente si faceva riferimento al solo figlio con handicap, ora “Il riferimento generico ai “componenti” del nucleo familiare porta a ritenere che la norma in esame sia applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del richiedente, portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12 del Tuir.”
Quindi, il bonus – in presenza di un reddito massimo di 35.000 euro, è concesso anche nel caso il “componente con handicap” sia un familiare a carico fiscale diverso dal figlio.
La nuova definizione non comprende comunque il richiedente. Se il richiedente è persona con handicap – secondo l’Agenzia delle entrate – non va considerato ai fini del calcolo dei limiti di reddito.
Altro aspetto: quale grado di handicap va considerato? La Circolare si riferisce genericamente all’articolo 3 della Legge 104/1992, quindi senza precisare se debba esservi la connotazione di gravità. Tuttavia nelle istruzioni alla compilazione dei moduli di richiesta, l’Agenzia precisa che ci si riferisce all’art. 3 comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè all’handicap con connotazione di gravità.
Le istruzioni precisano che il bonus può essere richiesto, restando al di sotto di una certa soglia, da chi ha percepito redditi che rientrano nelle seguenti tipologie:
a) redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR);
b) redditi di pensione (art. 49, comma 2 del TUIR);
c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente tra i quali, ad esempio:
• compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro;
• redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
• compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
d) redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1 lettere i) e l) del TUIR, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico, ossia:
• redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
• redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
e) redditi fondiari di cui all’art. 25 del TUIR, per un ammontare non superiore ad euro 2.500,00, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione.
Non è chiaro se le persone titolari di sole provvidenze assistenziali per invalidità civili (pensione, assegno, indennità di accompagnamento o di frequenza) o di solo assegno sociale possano richiedere il bonus. Queste provvidenze, infatti, non rientrano in nessuno dei redditi elencati. Dalla lettura delle istruzioni alla compilazione dei moduli sembrerebbero, sorprendentemente, esclusi.
Rimangono sicuramente esclusi dalla concessione del bonus:
Rimangono, inoltre, esclusi dalla concessione del bonus maggiorato a 1000 euro:
Dopo queste importanti precisazioni, riepiloghiamo, in parte riprendendo e in parte aggiornando quanto già esposto nella nostra nota precedente.
Il bonus è una misura straordinaria, quindi verrà erogato una volta sola. Inoltre è previsto un solo bonus per nucleo familiare. Inoltre non è concesso ai “single” a meno che non siano pensionati e con reddito da pensione.
Il valore del bonus una tantum è variabile a seconda dei redditi dell’intero nucleo e della composizione dello stesso.
Come già detto la circolare dell’Agenzia delle entrate restringe di molto il concetto dell’handicap ai fini della concessione dei bonus, introducendo l’elemento della gravità.
Il bonus straordinario non sarà computato né ai fini fiscali né a quelli previdenziali e assistenziali. Nella sostanza non occorre riportarlo nella denuncia dei redditi.
La Legge n. 2/2009 e la Circolare 2/2009 precisano quali sono i redditi da tenere in considerazione per individuare il diritto al bonus e il suo ammontare.
Diversamente dalla Social Card, in questo caso non si fa riferimento all’ISEE (indicatore di situazione economica equivalente), ma alla mera somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, cioè del richiedente e degli altri familiari. Più precisamente vanno sommati esclusivamente i seguenti redditi:
L’Agenzia delle entrare, ampliando quanto espresso dal Legislatore, precisa però che i redditi sopra elencati vanno sommati al reddito derivante dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Dalla concessione del bonus sono esclusi i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di un familiare a carico con handicap grave.
Non vengono, ovviamente, computate le provvidenze economiche per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che, come noto, sono escluse da imposizione IRPEF.
Il nucleo familiare cui far riferimento è lo stesso previsto dall’articolo 12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e cioè, oltre al richiedente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi. Di tutte queste persone, vanno sommati tutti i relativi redditi complessivi e nel modulo va indicato il grado di parentela con il richiedente.
I richiedenti il bonus possono scegliere se riferirsi al reddito e alla composizione del nucleo familiare del 2007 o a quella del 2008.
Può essere un vantaggio nel caso in cui nell’anno precedente il nucleo fosse più numeroso e i redditi inferiori.
A seconda dell’anno prescelto, variano anche le scadenze di presentazione.
La domanda va redatta sui moduli predisposti dall’Agenzia delle Entrate. I tempi sono stati prorogati di un mese rispetto alle indicazioni precedenti.
I moduli sono due:
In entrambi i casi si può (è consigliabile) appoggiarsi ad un CAAF (Centro Autorizzato di assistenza fiscale).
La Legge e la circolare dell’Agenzia delle entrate non sono chiari sulle procedure che debbono seguire i titolari di sole provvidenze economiche assistenziali (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e titolari di assegno sociale), visto che di fatto non esiste un sostituto d’imposta, ma un ente erogatore (INPS), oltre ai dubbi espressi più sopra.
Il pagamento del bonus è a cura del sostituto d’imposta (datore di lavoro, amministrazione pubblica, ente pensionistico).
Il sostituto d’imposta per pagare il bonus usa le ritenute e i contributi che abitualmente trattiene sugli stipendi o sulle pensioni e che nel mese successivo versa agli enti previdenziali.
Il decreto legge stabilisce che il sostituto d’imposta effettua i versamenti nei limiti della disponibilità di ritenute e contributi. Se finisce i fondi, non effettua il pagamento dei bonus. Paga in ordine di presentazione delle domande.
Comunica poi all’Agenzia delle Entrate i dati sui bonus versati e su quelli inevasi.
I pagamenti avvengono entro il 31 marzo 2009 per i lavoratori dipendenti ed entro il mese di marzo per i pensionati.
Chi rimane escluso può presentare una nuova domanda all’Agenzia delle Entrate, appoggiandosi eventualmente ad un CAAF (Centro autorizzato di assistenza fiscale), entro il 30 aprile, oppure far valere il beneficio in occasione della denuncia dei redditi del 2008.
Se il bonus non viene erogato attraverso il sostituto, la domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno a meno che non si tratti di contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nel qual caso la domanda va anticipata alla presentazione della denuncia stessa.
Anche in questo caso il Legislatore non ha precisato i tempi e le modalità di richiesta e di pagamento del bonus nel caso di invalidi o pensionati sociali titolari di sole prestazioni pensionistiche assistenziali, sempre che ne abbiano diritto.
Consulta anche:
Sportello D Informadisabili |