SETTORE
FISCALITÀ LOCALE
Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - 2010
info: sportellotributi@comune.monopoli.ba.it
- ufftributi@comune.monopoli.ba.it
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Il Comune di Monopoli ha provveduto a inviare
al domicilio dei
contribuenti i bollettini per il pagamento dell’ICI.
Al
fine di ridurre l’utilizzo della carta, come disposto
dall’art. 27 del D.L. 112 del 25/06/08 (convertito nella
Legge 133 del 06/08/09) questo Comune provvederà, a
partire dall’anno 2010, a recapitare a mezzo servizio
postale l’avviso di pagamento e i relativi bollettini
per il versamento dell’imposta precompilati, solo per
coloro che risultano possedere immobili soggetti al
tributo.
Pertanto coloro che possiedono esclusivamente immobili
esenti ai fini ICI, non riceveranno alcun avviso di
pagamento.
Si precisa inoltre che l’avviso di pagamento ed i bollettini
relativi non saranno inviati neppure a tutti quei contribuenti
che utilizzano modalità di pagamento dell’imposta diverse
dal bollettino di conto corrente postale come ad esempio
mediante Modello F24.
Il mancato recapito dei bollettini di pagamento, non
dispensa il contribuente al versamento dell’ICI comunque
dovuta.
L’Amministrazione comunale, nella ricerca di migliorare
il servizio riguardante le modalità di pagamento delle
imposte e tasse comunali, ha inteso procedere alla riscossione
diretta dell’ Imposta comunale sugli immobili (ICI),
nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. |
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ALIQUOTE |
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Aliquota ordinaria (abitazioni secondarie, altri immobili):
6,75 per mille |
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Aliquota ridotta (aree fabbricabili, terreni agricoli):
6,00 per mille |
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Aliquota ridotta per abitazione principale e immobili
assimilati assimilati (ESCLUSI DALL’ESENZIONE): 4,90
per mille |
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Aliquota ridotta per le abitazioni concesse in locazione
a titolo di abitazione principale sulla base di accordi
definiti in sede locale fra le organizzazioni della
proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente
rappresentative: 6,00 per mille
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Aliquota ridotta a favore di proprietari che eseguano
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse
artistico o architettonico localizzati nel centro storico
(l'aliquota agevolata è applicata per la durata
di tre anni dall'inizio dei lavori): 4,00 per
mille |
ESENZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
Ai sensi della
legge 24 luglio 2008 n. 126, a decorrere dall’anno 2008
è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
intendendo per essa quella considerata tale ai sensi
del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive
modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate
dal comune con regolamento o delibera comunale vigente
alla data del 29 maggio 2008, ad eccezione di quelle
di categoria catastale A1, A8 e A9.
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SONO
ASSIMILATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI DELL’ESENZIONE: |
a) |
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari; |
b) |
gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari; |
c) |
le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizione che non risultano
locate; |
d) |
le
pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente
iscritte in catasto, classificate o classificabili nelle
categorie C2, C6 o C7, purché ubicate nello stesso
edificio o complesso immobiliare dell’abitazione o situate
ad una distanza non superiore a 300 metri ed appartenenti,
anche pro quota, al titolare dell’abitazione e dallo
stesso direttamente utilizzate; |
e) |
le
abitazioni concesse dal possessore, in uso gratuito
a figli legittimi o adottivi, che le occupano quali
loro abitazioni principali. |
Le
unità immobiliari di cui alle lettere a), b), c),
ed e) godono del beneficio della esenzione solo se di
categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A11.
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SONO
ASSIMILATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI DELL’ALIQUOTA
RIDOTTA E/O DELLA DETRAZIONE: |
f) |
le unità immobiliari di cui alle lettere a),
b), c), ed e), se di categorie catastali A1, A8 e A9;
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Le
unità immobiliari di cui alla lettera f) godono,
a seconda dalla tipologia di assimilazione, dell’aliquota
ridotta o dell’aliquota ridotta e della detrazione per
l’abitazione principale, secondo quanto previsto dal vigente
Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI.
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DETRAZIONI |
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Detrazione
per abitazione principale e immobili equiparati (ESCLUSI
DALL’ESENZIONE): € 123,95 |
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Detrazione
per abitazione principale del soggetto passivo il cui
nucleo familiare goda esclusivamente dell’unica fonte
di reddito costituita da pensione sociale o rendita
concessa da enti previdenziali o assistenziali di importo
non superiore a quello di pensione sociale (ESCLUSI
DALL’ESENZIONE): € 185,92 |
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COME
PAGARE |
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BOLLETTINO DI C/C POSTALE
Esclusivamente mediante i bollettini allegati
in quanto l’utilizzo di altri bollettini può
comportare la mancata registrazione del pagamento da
parte dell’ufficio.
In caso di smarrimento dei bollettini, il pagamento
potrà avvenire mediante duplicato degli stessi
da ritirarsi esclusivamente presso l’Ufficio Tributi
dell’Ente oppure con le altre modalità previste
(Modello F24, on-line). |
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ON LINE
Mediante carta di credito, collegandosi al sito del
Comune www.comune.monopoli.ba.it
nell’apposita sezione "Portale dei Tributi",
previa registrazione e con oneri a carico del contribuente.
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MODELLO F24
Utilizzando il Modello F24, senza alcuna
commissione, presso qualsiasi istituto di credito o
sportello postale del territorio nazionale utilizzando
i seguenti codici tributi:
3901 PER L’ABITAZIONE
PRINCIPALE
3902 PER I TERRENI
AGRICOLI
3903 PER LE AREE
FABBRICABILI
3904 PER GLI ALTRI
FABBRICATI
Qualora per l’anno 2010 il contribuente sia
tenuto anche al pagamento della TARSU, si invita ad
utilizzare un unico modello F24 per il versamento di
entrambi i tributi (in due rate, con scadenza al 16
giugno e al 16 dicembre o in un’unica soluzione, con
scadenza al 16 giugno) al fine di agevolare le successive
operazioni di controllo dell’ufficio.
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QUANDO
PAGARE |
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UNICA
SOLUZIONE: entro il 16 giugno 2010 |
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ACCONTO:
entro il 16 giugno 2010 |
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SALDO:
entro il 16 dicembre 2010 |
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IL DIRIGENTE DELL’A.O. II
ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIO
(Dott. Francesco SPINOZZI) |
Redazione web a cura dell'Ufficio
Relazioni con il Pubblico
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