Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire
specificatamente l'affissione, a cura del comune, in
appositi impianti a ciò destinati, di manifesti su appositi
spazi presenti sul territorio comunale.
Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto
in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse
del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto,
comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore
del comune che provvede alla loro esecuzione.
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