ELEZIONI DELLA CAMERA E DEL SENATO
(scheda rosa e scheda gialla)
La legge elettorale prevede, per l’elezione della Camera
e del Senato, un sistema proporzionale con premio di maggioranza
e soglie di sbarramento.
Per l’elezione della Camera possono votare i maggiorenni
aventi diritto al voto, mentre per l’elezione del Senato
possono votare coloro che, alla data di domenica 13 aprile,
hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.
Sia per l’elezione della Camera (scheda rosa) sia per l’elezione
del Senato (scheda gialla), l’elettore esprime il voto tracciando
con la matita copiativa un solo segno (esempio, una croce
o una barra) nel riquadro che contiene il contrassegno della
lista prescelta.
È vietato scrivere sulla scheda il nominativo dei
candidati e qualsiasi altra indicazione.
È importante ricordare che, anche nel caso di liste
collegate in coalizione, il segno va sempre posto solo
sul contrassegno della lista che si vuole votare
e non sull’intera coalizione.
ELEZIONI COMUNALI (scheda azzurra)
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere
il proprio voto:
- tracciando un solo segno sul rettangolo contenente
il nominativo del candidato alla carica di sindaco.
In tal modo, il voto si intenderà attribuito solo
al predetto candidato sindaco;
- tracciando un solo segno sul contrassegno di una delle
liste di candidati alla carica di consigliere comunale collegate
a taluno dei candidati alla carica di sindaco. In tal
modo, il voto si intenderà attribuito sia alla lista
di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato;
- tracciando un segno sia su uno dei contrassegni di
lista che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco
collegato alla lista votata. In tal modo, il voto si
intenderà parimenti attribuito tanto al candidato
sindaco che alla lista ad esso collegata;
- tracciando un segno sul rettangolo contenente il nominativo
del candidato alla carica di sindaco ed un altro segno sul
contrassegno di una lista di candidati consiglieri non collegata
al candidato sindaco prescelto. In tal modo, il voto
si intenderà attribuito sia al candidato sindaco
che alla predetta lista di candidati consiglieri (voto disgiunto).
L’elettore potrà altresì manifestare un solo
voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere
comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o,
in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, la
data e il luogo di nascita) sull’apposita riga posta alla
destra del contrassegno della lista di appartenenza del
candidato consigliere medesimo.
In tal modo, il voto si intenderà attribuito, oltre
che al singolo candidato a consigliere comunale e alla lista
cui il candidato stesso appartiene, anche al candidato alla
carica di sindaco collegato con la lista medesima, a meno
che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di
voto disgiunto, cioè della facoltà di esprimere
il voto per un candidato sindaco diverso da quello collegato
alla lista del candidato consigliere prescelto.
Il divieto di introdurre telefoni cellulari nelle
cabine elettorali
Si ricorda che per assicurare la segretezza dell’espressione
del diritto di voto € vietato introdurre all’interno
delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature
in grado di fotografare o registrare immagini.
Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto
della presentazione del documento di identificazione e della
tessera elettorale da parte dell’elettore, inviterà
l’elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate
di cui è al momento in possesso.
Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in consegna
dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione unitamente
al documento di identificazione e alla tessera elettorale,
saranno restituite dopo l’espressione del voto.
Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia
alla competente autorità giudiziaria con conseguenti
sanzioni detentive e pecuniarie. |