a) le unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti
autonomi per le case popolari;
c) le unità immobiliari possedute a titolo
di proprietà o di usufrutto da anziani
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che non risultino locate;
d) le unità immobiliari possedute a titolo
di proprietà o di usufrutto da cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato,
a condizione che non risultino locate;
e) le unità immobiliari concesse in locazione,
a titolo di abitazione principale, alle condizioni
definite dagli accordi intervenuti in sede locale
tra le organizzazioni della proprietà edilizia
e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative,
in virtù di quanto disposto dall'art. 2
(commi 3, 4 e 5) della L. 431/98;
f) le pertinenze dell'abitazione principale, anche
se distintamente iscritte in catasto.
g) le unità immobiliari concesse
in uso gratuito ai figli legittimi o adottivi
che abbiano stabilito nelle stesse la propria
residenza.
Quest'ultima equiparazione riguarda soltanto
l'applicazione dell'aliquota ridotta, con esclusione
di qualsivoglia beneficio relativo alla detrazione.
L'assimilazione di cui al punto f) opera
a condizione che il proprietario o il titolare
del diritto reale, anche in quota parte, dell'abitazione
nella quale abitualmente dimora, sia proprietario
o titolare di diritto reale di godimento, anche
in quota parte, della pertinenza, la quale sia
durevole ed esclusivamente asservita alla predetta
abitazione.
Ai fini del precedente comma , si intende per
pertinenza il garage o il box auto, la cantina
o la soffitta, che sono ubicati nello stesso edificio
o complesso immobiliare nel quale è sita
l'abitazione principale, ovvero ad una distanza
non superiore a 300 metri.
AI
FINI DELL’ APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA,
SONO CONSIDERATI TERRENI AGRICOLI:
i terreni sui quali persiste
l'utilizzazione agricola mediante l'esercizio
di attività dirette alla coltivazione del
fondo ed all'allevamento di animali, alla trasformazione
e vendita dei prodotti agricoli quando rientrano
nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione
che siano posseduti e condotti da persone fisiche
esercenti l'attività di coltivatori diretti
o di imprenditori agricoli a titolo principale
iscritte negli appositi elenchi e soggette ai
corrispondenti obblighi assicurativi. Con
decorrenza dall'anno 2001, il Consiglio Comunale,
nell'abito dei poteri e delle facoltà attribuitegli
dalla legge, ha qualificato agricoli, con attribuzione
delle relative agevolazioni, i terreni posseduti
e condotti da imprenditori agricoli e coltivatori
diretti in pensione, ovvero da braccianti agricoli
in attività e/o in pensione, esercenti
di fatto le suddette attività sui medesimi
terreni.
ULTERIORI
ESENZIONI SONO STATE INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO
COMUNALE
IN FAVORE:
a) dalle Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS);
b) degli esercizi commerciali ed artigianali situati
in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento
di lavori per la realizzazione di opere pubbliche
che si protraggano per oltre sei mesi.
MODALITA’
DI PAGAMENTO
I VERSAMENTI IN ACCONTO E A SALDO DOVRANNO ESSERE
EFFETTUATI DIRETTAMENTE AL CONCESSIONARIO DELLA
RISCOSSIONE (SESIT PUGLIA S.p.A. VIA RE DAVID,
195 – BARI) OVVERO SU APPOSITO CONTO CORRENTE
POSTALE INTESTATO AL CONCESSIONARIO STESSO c/c
nr. 446708)
1. scadenza 1^ rata acconto 30 giugno 2004
2. scadenza 2^ rata saldo 20 dicembre 2004
Si evidenzia, infine, che l’ufficio Tributi
resta comunque a disposizione per ogni eventuale
chiarimento.
MONOPOLI, 24 marzo 2004
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